Dir. - In materia civile, nel campo delle obbligazioni, è il criterio per
cui chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona
può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza
di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra
più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti
ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più
debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l'
i. è fatta proporzionalmente ai vari debiti. Nel campo delle
successioni, è un modo di effettuare la collazione che si attua quando il
conferente addebita alla propria quota ereditaria il valore (al tempo
dell'aperta successione) del bene già donatogli e che dovrebbe
retrocedere. In materia penale, è l'attribuzione ad una persona di un
fatto determinato costituente reato.