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Imputazióne.

Dir. - In materia civile, nel campo delle obbligazioni, è il criterio per cui chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'i. è fatta proporzionalmente ai vari debiti. Nel campo delle successioni, è un modo di effettuare la collazione che si attua quando il conferente addebita alla propria quota ereditaria il valore (al tempo dell'aperta successione) del bene già donatogli e che dovrebbe retrocedere. In materia penale, è l'attribuzione ad una persona di un fatto determinato costituente reato.