Dir. - L'essere imputabile; condizione necessaria perché una persona
possa essere chiamata a rispondere penalmente di un fatto da lei commesso.
L'
i. è definita dal codice penale come la capacità di
intendere e di volere: nessuno può essere punito per un fatto preveduto
dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.
Il concetto di
i. non va confuso con quello di
imputazione (atto
del processo che attribuisce il reato al supposto reo). Se il fatto preveduto
dalla legge come reato è commesso in stato d'incapacità da persona
che fu messa da altri in questo stato per farle commettere il fatto stesso,
risponde del reato chi determinò lo stato d'incapacità. Risponde
del reato commesso in stato d'incapacità colui che in detto stato si
è messo al fine di commettere il reato stesso o di prepararsi una scusa.
Alcune cause influiscono sull'
i. nel senso di escluderla o di diminuirla;
esse sono: l'infermità mentale, l'intossicazione cronica per alcool o
sostanze stupefacenti, l'ubriachezza, il sordomutismo, la minore
età.