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Imputabilità.

Dir. - L'essere imputabile; condizione necessaria perché una persona possa essere chiamata a rispondere penalmente di un fatto da lei commesso. L'i. è definita dal codice penale come la capacità di intendere e di volere: nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. Il concetto di i. non va confuso con quello di imputazione (atto del processo che attribuisce il reato al supposto reo). Se il fatto preveduto dalla legge come reato è commesso in stato d'incapacità da persona che fu messa da altri in questo stato per farle commettere il fatto stesso, risponde del reato chi determinò lo stato d'incapacità. Risponde del reato commesso in stato d'incapacità colui che in detto stato si è messo al fine di commettere il reato stesso o di prepararsi una scusa. Alcune cause influiscono sull'i. nel senso di escluderla o di diminuirla; esse sono: l'infermità mentale, l'intossicazione cronica per alcool o sostanze stupefacenti, l'ubriachezza, il sordomutismo, la minore età.