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Impugnazióne.

Dir. - Attività processuale, determinante una nuova fase del procedimento, nella quale, con maggiori garanzie funzionali soggettive (giudice superiore), si controlla la giustizia della precedente decisione giurisdizionale. Il codice di procedura civile prevede, quali mezzi di i.: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzi. L'i., che nel processo civile è ammessa soltanto contro le sentenze, deve essere proposta entro un termine perentorio indicato dalla legge; essa non è più ammissibile, salvo che si tratti di i. straordinaria, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Se più i. sono state proposte separatamente contro la stessa sentenza, esse devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo; e le parti, le quali in una causa sia scindibile sia inscindibile ricevono la notifica delle i., se ritengono di dover impugnare a loro volta la sentenza, debbono farlo in via incidentale. L'i. si propone con le regole proprie di ciascun mezzo. L'esecuzione della sentenza, della quale non è stata ordinata l'esecuzione provvisoria, rimane sospesa, se è proposto appello; e, negli altri mezzi di i., il giudice può ordinare la sospensione, se dall'esecuzione possa derivare grave o irreparabile danno. Nel diritto processuale penale sono mezzi di i. l'appello, il ricorso per cassazione, la revisione. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a i., e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo di i. sono inoppugnabili, anche se sono connessi con provvedimenti impugnabili (principio di tassatività delle i.). Sono tuttavia sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle di rinvio a giudizio e quelle relative alla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza. Il diritto d'i. spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. Per proporre un mezzo di i. è in ogni caso necessario avervi interesse. Oggetto della i. può essere l'intera sentenza o uno o più punti della sentenza stessa o uno o più capi della sentenza complessa. Nel caso d'i. parziale, la sentenza per la parte non impugnata non è suscettiva di nuovo giudizio. L'i. (che si propone entro un termine perentorio stabilito dalla legge), è presentata a pena di inammissibilità, con dichiarazione ricevuta, salvo i casi espressamente eccettuati dalla legge, dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Tre sono gli effetti della i.: sospensivo: durante il termine per impugnare la sentenza e, impugnata che sia, durante il giudizio sull'i., l'esecuzione della sentenza è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti; devolutivo: l'esperimento di un mezzo d'i. devolve totalmente o parzialmente il riesame della decisione di un giudice al giudice di grado superiore; estensivo: nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato la dichiarazione d'i. proposta da una di esse e i motivi da questa addotti, a meno che non siano esclusivamente personali, giovano anche alle altre.