Dir. - Attività processuale, determinante una nuova fase del
procedimento, nella quale, con maggiori garanzie funzionali soggettive (giudice
superiore), si controlla la giustizia della precedente decisione
giurisdizionale. Il codice di procedura civile prevede, quali mezzi di
i.: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione, l'opposizione
di terzi. L'
i., che nel processo civile è ammessa soltanto contro
le sentenze, deve essere proposta entro un termine perentorio indicato dalla
legge; essa non è più ammissibile, salvo che si tratti di
i. straordinaria, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Se
più
i. sono state proposte separatamente contro la stessa
sentenza, esse devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo; e le
parti, le quali in una causa sia scindibile sia inscindibile ricevono la
notifica delle
i., se ritengono di dover impugnare a loro volta la
sentenza, debbono farlo in via incidentale. L'
i. si propone con le regole
proprie di ciascun mezzo. L'esecuzione della sentenza, della quale non è
stata ordinata l'esecuzione provvisoria, rimane sospesa, se è proposto
appello; e, negli altri mezzi di
i., il giudice può ordinare la
sospensione, se dall'esecuzione possa derivare grave o irreparabile danno. Nel
diritto processuale penale sono mezzi di
i. l'appello, il ricorso per
cassazione, la revisione. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti
del giudice sono soggetti a
i., e determina il mezzo con cui possono
essere impugnati. I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente
soggetti ad un determinato mezzo di
i. sono inoppugnabili, anche se sono
connessi con provvedimenti impugnabili (principio di tassatività delle
i.). Sono tuttavia sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non
siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide
sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle di rinvio a giudizio
e quelle relative alla competenza che possono dare luogo a un conflitto di
giurisdizione o di competenza. Il diritto d'
i. spetta soltanto a colui al
quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le
diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. Per proporre un mezzo di
i. è in ogni caso necessario avervi interesse. Oggetto della
i. può essere l'intera sentenza o uno o più punti della
sentenza stessa o uno o più capi della sentenza complessa. Nel caso
d'
i. parziale, la sentenza per la parte non impugnata non è
suscettiva di nuovo giudizio. L'
i. (che si propone entro un termine
perentorio stabilito dalla legge), è presentata a pena di
inammissibilità, con dichiarazione ricevuta, salvo i casi espressamente
eccettuati dalla legge, dal cancelliere del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato. Tre sono gli effetti della
i.: sospensivo:
durante il termine per impugnare la sentenza e, impugnata che sia, durante il
giudizio sull'
i., l'esecuzione della sentenza è sospesa, salvo che
la legge disponga altrimenti; devolutivo: l'esperimento di un mezzo d'
i.
devolve totalmente o parzialmente il riesame della decisione di un giudice al
giudice di grado superiore; estensivo: nel caso di concorso di più
persone in uno stesso reato la dichiarazione d'
i. proposta da una di esse
e i motivi da questa addotti, a meno che non siano esclusivamente personali,
giovano anche alle altre.