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Impossibilità.

L'essere impossibile. ║ Condizione di non poter fare una cosa. ║ I. materiale: che procede dalla natura stessa delle cose, da ostacoli contro cui nulla può la volontà dell'uomo. • Mat. - Un sistema di equazione presenta il caso di i. (o incompatibilità), quando non ammette alcuna soluzione. • Stat. - Nel calcolo delle probabilità: un evento presenta il caso di i. quando non può verificarsi; nei casi più semplici, ciò equivale a dire che esso ha probabilità zero. • Dir. - L'oggetto del contratto deve, fra gli altri requisiti, avere quello della possibilità. Nel caso, perciò, in cui la prestazione sia impossibile, il contratto è invalido. Qualora, però, il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva o a termine, è valido se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine. La sopravvenuta i. della prestazione per una causa non imputabile al debitore estingue l'obbligazione, se l'i. stessa è definitiva oppure perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. Se l'i. è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. La i. parziale consente al debitore di liberarsi dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.