L'essere impossibile. ║ Condizione di non poter fare una cosa. ║
I. materiale: che procede dalla natura stessa delle cose, da ostacoli
contro cui nulla può la volontà dell'uomo. • Mat. - Un
sistema di equazione presenta il caso di
i. (o
incompatibilità), quando non ammette alcuna soluzione. •
Stat. - Nel calcolo delle probabilità: un evento presenta il caso di
i. quando non può verificarsi; nei casi più semplici,
ciò equivale a dire che esso ha probabilità zero. • Dir. -
L'oggetto del contratto deve, fra gli altri requisiti, avere quello della
possibilità. Nel caso, perciò, in cui la prestazione sia
impossibile, il contratto è invalido. Qualora, però, il contratto
sia sottoposto a condizione sospensiva o a termine, è valido se la
prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento
della condizione o della scadenza del termine. La sopravvenuta
i. della
prestazione per una causa non imputabile al debitore estingue l'obbligazione, se
l'
i. stessa è definitiva oppure perdura fino a quando, in
relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore
non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione,
ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. Se l'
i.
è solo
temporanea, il debitore, finché essa perdura, non
è responsabile del ritardo nell'adempimento. La
i. parziale
consente al debitore di liberarsi dall'obbligazione eseguendo la prestazione per
la parte che è rimasta possibile.