Dir. - Condizione di taluni beni che, per loro natura o destinazione o per un
particolare regime giuridico cui sono vincolati, non possono essere sottoposti a
pignoramento. Sono impignorabili perché inalienabili: i beni demaniali e
quelli del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni, delle Province,
dei Comuni; gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico; i
beni e le ragioni dotali; il patrimonio familiare; i diritti di uso e
abitazione. Sono impignorabili perché sottratti all'espropriazione: le
cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; l'anello nuziale, i
vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e di cucina, in quanto
indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con
lui; i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del
debitore e della sua famiglia; gli strumenti, gli oggetti e i libri
indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del
debitore; le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per
l'adempimento di un pubblico servizio; le decorazioni al valore, le lettere, i
registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo
che formino parte di una collezione. Le cose che il proprietario di un fondo vi
tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate
separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili. I frutti non
ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente
dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al
tempo ordinario della loro maturazione. I bachi da seta possono essere pignorati
solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo. Sono
impignorabili i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre
con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata, e i crediti
aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese
nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o
funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di
beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di
altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal pretore. Tali somme sono pignorabili
nella misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai
Comuni ed in egual misura per ogni altro credito. Nel caso di simultaneo
concorso di dette cause, il pignoramento non può estendersi oltre
all'ammontare delle somme predette. Quando la rendita vitalizia è
costituita a titolo gratuito, non è soggetta a pignoramento entro i
limiti del bisogno alimentare del creditore. Sono infine impignorabili: le navi
da guerra e gli aeromobili di Stato; le navi adibite alle linee di navigazione
dichiarate di preminente interesse nazionale; gli aeromobili in servizio per una
linea di trasporti aerei e quelli di riserva; le navi adibite ai servizi
pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, salvo che vi sia
stata autorizzazione del ministero della Marina mercantile; navi e aeromobili
pronti a partire o in corso di navigazione. Agli effetti di una legge del maggio
1974 sono considerati altresì impignorabili: i tavoli per la consumazione
dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il
frigorifero, le stufe e i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la
lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente a un mobile idoneo a
contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua
famiglia con lui conviventi.