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Impignorabilità.

Dir. - Condizione di taluni beni che, per loro natura o destinazione o per un particolare regime giuridico cui sono vincolati, non possono essere sottoposti a pignoramento. Sono impignorabili perché inalienabili: i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni; gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico; i beni e le ragioni dotali; il patrimonio familiare; i diritti di uso e abitazione. Sono impignorabili perché sottratti all'espropriazione: le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e di cucina, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui; i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia; gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore; le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione. Le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo. Sono impignorabili i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata, e i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore. Tali somme sono pignorabili nella misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni ed in egual misura per ogni altro credito. Nel caso di simultaneo concorso di dette cause, il pignoramento non può estendersi oltre all'ammontare delle somme predette. Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, non è soggetta a pignoramento entro i limiti del bisogno alimentare del creditore. Sono infine impignorabili: le navi da guerra e gli aeromobili di Stato; le navi adibite alle linee di navigazione dichiarate di preminente interesse nazionale; gli aeromobili in servizio per una linea di trasporti aerei e quelli di riserva; le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, salvo che vi sia stata autorizzazione del ministero della Marina mercantile; navi e aeromobili pronti a partire o in corso di navigazione. Agli effetti di una legge del maggio 1974 sono considerati altresì impignorabili: i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente a un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi.