Dir. - Esenzione di persone e cose da obblighi ed oneri. ║
I.
diplomatica: esenzione di persone e cose dalla giurisdizione di uno Stato
sul cui territorio le une svolgono attività diplomatica e le altre
vengono a tal fine utilizzate. ║
I. parlamentare: guarentigie
spettanti ai parlamentari onde tutelare pienamente la loro attività
politica. ║
I. religiosa: esenzione di persone e cose dalla legge
comune onde garantire l'esercizio del culto. L'
i. ha origini antiche.
Già in epoca romana i titolari di cariche pubbliche (senatori, questori,
ecc.) fruivano di particolari esenzioni da prestazioni di carattere personale.
Il concetto di
i. si consolidò e si estese nel Basso Impero, con
l'esenzione dei beni imperiali dalla giurisdizione ordinaria, cioè da
ogni sorta di tributo. Successivamente il proliferare di concessioni di antiche
terre di regia proprietà ai vassalli feudali o ad enti ecclesiastici e la
perdurante natura demaniale di quelle terre, comportava l'estensione alle stesse
del beneficio dell'
i., il cui significato veniva ulteriormente dilatato.
Infatti l'
i. non consentiva l'ingresso (
introitus), nelle terre
del beneficiario di essa, dei funzionari regi, i quali non potevano riscuotere i
tributi (
functiones, exactio) né esercitare le attività
giurisdizionali (
districtio). A questo punto il feudatario, beneficiario
delle suddette
i., cominciò ad esercitare proprio quelle funzioni
che egli vietava agli emissari del suo signore. Sviluppatosi particolarmente
sotto il regno franco nell'Alto Medioevo, questo privilegio ebbe ampia
diffusione nell'età carolingia. I sovrani cercavano di infeudare i
sudditi più fedeli o i più potenti, onde assicurarsi la loro
fedeltà. Il dilagare dei feudi costituì in gran parte un fattore
disgregativo che i sovrani non poterono, o non vollero, tenere in
considerazione. I Comuni e successivamente le Signorie cercarono di restringere,
nei secoli successivi, i privilegi ecclesiastici e feudali, ma fu soprattutto
l'esigenza, resa inderogabile dallo sviluppo storico, di un forte potere
accentratore, a limitare progressivamente, attraverso lo sviluppo di Stati
nazionali, le antiche
i. Ad esse la Rivoluzione francese, con la sua
ideologia egualitaria, inferì l'ultimo e più drastico colpo. In
seguito si tornò a parlare, in termini sempre più ristretti, di
i., ed oggi, con ben altro significato e portata, la sua presenza nelle
costituzioni degli Stati contemporanei e negli accordi da essi stipulati
rappresenta una garanzia di civiltà e progresso. ║
I.
diplomatica: lo stabilirsi di relazioni diplomatiche tra gli Stati si attua
per mezzo di accordi. Il mutuo accordo, in modo particolare, è alla base
della forma attualmente preponderante e più perfezionata delle relazioni
diplomatiche tra due Stati, consistente per ciascuno di essi nello stabilire una
missione diplomatica permanente sul territorio dell'altro. Secondo il diritto
internazionale generale non esiste un
diritto di legazione dello Stato, e
non vi è neppure una obbligazione giuridica corrispondente a carico di
ciascun altro membro della comunità internazionale. L'accordo degli
Stati, interessati ad intrattenere contatti permanenti, costituisce il solo
fondamento dell'obbligo di ciascuno di essi di ricevere la missione diplomatica
permanente dell'altro, così come del diritto soggettivo di inviare la
stessa. Lo stabilirsi della missione diplomatica permanente di uno Stato sul
territorio dell'altro è oggetto di considerazione da parte di numerose
regole di diritto internazionale generale, dalle quali scaturisce un insieme di
obblighi dello Stato che riceve la missione (
Stato accreditatario) in
materia di trattamento della missione diplomatica straniera e dei suoi membri, e
conseguentemente un insieme di diritti soggettivi dello Stato che ha inviato la
missione (
Stato accreditante). La formazione di queste norme è
contemporanea al consolidarsi, nella comunità internazionale del XVI e
del XVII sec., dell'uso dei re e dei principi che non riconoscevano
autorità superiore alla loro (
superiorem non recognoscentes), di
istituire delle missioni diplomatiche permanenti gli uni presso gli altri. Sin
dal Medioevo, comunque, i problemi posti dall'ammissione e dal trattamento degli
operatori commerciali di un Paese in territorio estero hanno occupato un posto
di rilievo in ogni accordo destinato a creare l'intelaiatura giuridica di
carattere generale per gli scambi tra territori soggetti a distinti sovrani. La
regolamentazione giuridica internazionale in materia di trattamento degli
stranieri e dei loro beni ha finito così per assorbire, col passare degli
anni, anche i problemi posti dalle esigenze di libertà di accesso,
movimento e soggiorno, e dalle esigenze di protezione e sicurezza proprie degli
operatori commerciali di un Paese in uno straniero. Oggi l'esistenza di norme
ad hoc e la loro validità è provata da un imponente
complesso di dati della prassi internazionale ed esse sono del resto
frequentemente richiamate nei rapporti internazionali. Per la rivelazione del
contenuto delle stesse meritano una particolare considerazione le conclusioni a
cui sono pervenuti alcuni organismi nazionali ed internazionali di carattere
scientifico o politico, che si sono proposti di precisare la situazione attuale
e l'evoluzione del diritto internazionale in materia di trattamento delle
missioni diplomatiche (Institut de droit international, Società delle
Nazioni, Harvard Law School, Sesta Conferenza panamericana dell'Avana). Bisogna
però tenere soprattutto conto della convenzione di Vienna sulle relazioni
diplomatiche (18 aprile 1961, entrata in vigore il 24 aprile 1964). Tale
convenzione, attualmente in vigore in oltre settanta Stati, è il frutto,
oltre che dei lavori della conferenza di Vienna, delle approfondite indagini
della commissione per il diritto internazionale delle NU, a cui è dovuto
il progetto che costituì la base delle discussioni della conferenza di
Vienna. Le numerose norme di diritto internazionale generale, cui la convenzione
di Vienna si è ispirata, riguardano rispettivamente: la persona del capo
della missione, il suo seguito, l'esercizio delle funzioni diplomatiche, i
locali della missione. Il capo della missione diplomatica ed il suo seguito
(incluse le relative famiglie), godono di
i. dalle giurisdizioni penale,
civile ed amministrativa dello Stato accreditatario ed anzi devono, da parte di
quest'ultimo, ricevere adeguata protezione onde poter svolgere le proprie
funzioni. È opportuno comunque precisare che "senza pregiudizio dei loro
privilegi ed
i., tutte le persone che beneficiano di questi privilegi ed
i. hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato
accreditatario" (art. 41 della convenzione di Vienna). Tali
i. coprono il
rappresentante diplomatico durante l'intera durata dell'incarico e cessano nel
momento in cui egli lascia il Paese accreditatario, oppure allo scadere di un
termine ragionevole concessogli onde permetterne la partenza.
L'inviolabilità della sede della missione diplomatica è garantita
pienamente da parte dello Stato accreditatario, senza peraltro ritenere tale
sede come parte di territorio straniero e, più precisamente, di
territorio dello Stato accreditante. Gli atti compiuti all'interno dei locali
della missione sono, da tutti i punti di vista, degli atti compiuti sul
territorio dello Stato accreditatario, con il beneficio dell'
i. dello
stesso. ║
I. parlamentare: tali guarentigie coprono
l'attività del parlamentare in quanto rappresentante della
collettività ed agente, di conseguenza, nell'interesse della stessa. Le
costituzioni degli Stati tendono tutte alla tutela, con diversità di
estensione, dei rappresentanti del popolo investiti del mandato parlamentare. La
costituzione italiana sancisce il principio dell'
i. parlamentare secondo
cui i membri delle due Camere non possono essere penalmente perseguiti "per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Inoltre
ogni azione penale o comunque ogni restrizione alla libertà personale
(arresto, perquisizione personale o domiciliare), perseguita nei confronti di un
membro del Parlamento, deve essere preventivamente autorizzata dalla Camera cui
egli appartiene. Detta autorizzazione non è richiesta nel caso in cui si
ravvisino gli estremi della flagranza di reato, per il quale sia d'obbligo il
mandato di cattura. La nostra costituzione ritiene altrettanto indispensabile
l'autorizzazione parlamentare anche in caso di esecuzione di sentenza
irrevocabile. ║
I. religiosa: più che di
i., in
questo caso si dovrebbe più propriamente parlare di prerogative, in
virtù delle quali le persone e le cose ecclesiastiche sono esenti da ogni
forma di dovere o tributo. Tali prerogative sono
personali, reali,
locali, allorché di esse fruiscano rispettivamente le persone, gli
oggetti sacri, i luoghi riservati al culto. Il principio dell'
i.
religiosa è stato applicato in modo estensivo, rispetto ad altri Paesi,
dalla legislazione italiana. Essa ha esentato, tra l'altro, gli ecclesiastici
dall'obbligo di prestare servizio militare ed i terreni e fabbricati destinati
all'esercizio del culto da ogni forma di tributo. • Med. - Per
giustificare l'uso del tutto improprio, ma ormai universalmente accettato, del
termine
i., occorre risalire al significato che originariamente a questo
termine fu dato. L'organismo dispone di un gran numero di meccanismi di
regolazione e di adattamento, grazie ai quali può continuamente mantenere
l'omeostasi delle proprie strutture e funzioni nonostante le mutevoli condizioni
dell'ambiente. Ogni forma di adattamento, ossia ogni nuovo equilibrio
stabilitosi fra l'organismo e le mutate condizioni dell'ambiente, è, in
ultima analisi, un processo di
immunizzazione in quanto l'organismo
diventa insensibile, ossia immune, ai danni che conseguirebbero a stimoli
abnormi. Intendendo l'
i. secondo questo criterio, il suo studio dovrebbe
necessariamente interessare tutti i campi della fisiologia e della patologia e
considerare le reazioni dell'organismo, e la sua resistenza, di fronte a tutti i
possibili agenti perturbatori. Invece il termine prese fin dagli albori della
microbiologia, e cioè nell'avanzata seconda metà del secolo
scorso, un significato molto più ristretto: si indicò con esso il
complesso dei meccanismi, sia naturali che acquisiti, sui quali per larga parte
si fonda tanto la resistenza alle infezioni quanto il processo di guarigione
delle infezioni stesse. Ignoti nella loro essenza, apparve ben presto che tali
meccanismi erano legati a particolari attività del siero del sangue,
ossia avevano un'origine umorale. Tali attività, con lo sviluppo delle
indagini, risultarono essere dovute, in parte nell'
i. congenita e
prevalentemente nell'
i. acquisita, alla presenza di misteriosi agenti,
che furono chiamati
anticorpi, dei quali era stato presto riconosciuta la
proprietà di reagire specificamente con le sostanze (i microorganismi o i
loro prodotti) che ne avevano provocata la produzione, alle quali fu dato il
nome di
antigeni e sulle quali erano capaci di indurre modificazioni
(lisi o agglutinazioni di microorganismi, neutralizzazione del potere tossico di
veleni batterici). Solo più tardi (1910) si suppose che gli anticorpi
fossero in qualche modo associati alle sieroglobuline e soltanto nel 1938, ad
opera di Marrack, furono definiti come "sieroglobuline modificate". In altri
termini, ad un dato momento, con l'espressione
i. si indicarono quei
processi di guarigione delle infezioni che erano fondati, prescindendo dagli
aspetti cellulari della guarigione stessa e cioè dall'intervento dei
macrofagi e dei leucociti, sulla capacità dell'organismo a produrre gli
anticorpi. Intanto veniva messo in evidenza che la produzione degli anticorpi
aveva luogo in seguito all'introduzione di qualsiasi sostanza non
necessariamente di natura batterica, purché possedesse determinati
requisiti, quelli propri degli antigeni; e la scoperta dell'anafilassi, avvenuta
nel 1902, aveva dimostrato che, in seguito all'introduzione di sostanze aventi
il carattere degli antigeni si potevano determinare fenomeni chiaramente morbosi
anziché fenomeni a carattere protettivo. Cominciava quindi ad apparire
sempre più chiaro che la
i. umorale nelle infezioni altro non era
che un particolare aspetto d'un fenomeno generale, consistente nell'attitudine
alla produzione di anticorpi e che poteva estrinsecarsi in varie maniere: la
guarigione dell'infezione era soltanto una di queste. Tale evoluzione delle
conoscenze non ha tuttavia provocato un mutamento nella nomenclatura; la parola
i. è attualmente sinonimo di qualsiasi fenomeno concernente
l'azione degli antigeni, la genesi degli anticorpi e la specifica reazione di
questi ultimi con gli antigeni relativi; e
immunologia è la
scienza che tali fenomeni indaga. L'i. dell'organismo da azioni batteriche o
tossiche si basa fondamentalmente su un unico elemento: la presenza di un
anticorpo specifico; l'azione dell'anticorpo si estrinseca, vuoi con un'azione
antitossica, vuoi con un insieme di attività che gli anticorpi esercitano
sulla cellula batterica (agglutinazione, batteriolisi, azione opsonica). Sono
proprio le diverse modalità di azione degli anticorpi che giustificano la
distinzione fra
i. antitossica ed
antibatterica. L'
i.
antitossica è un mezzo potente di difesa in quanto inattiva direttamente
la sostanza tossica trascurando l'agente che l'ha prodotta; questo sarà
combattuto dai mezzi antibatterici naturali ed acquisiti. L'
i.
antibatterica non è altro che un potenziamento ed un perfezionamento dei
mezzi naturali cellulari e umorali di difesa antibatterica. La loro efficacia
non è così assoluta e costante come quella dell'
i.
antitossica perché i fattori determinanti sono molteplici e variabili; in
più, dato che le difese antibatteriche si manifestano nella loro pienezza
negli stadi avanzati di un'infezione, è evidente che non tanto
all'elaborazione degli anticorpi quanto al processo fagocitario spetta sempre la
parte più importante nella difesa iniziale contro i microorganismi
patogeni, mentre alla difesa umorale, col suo intervento nella fase critica
della malattia, spetta un largo contributo alla liberazione del sangue dai
microorganismi ed alla difesa da successive infezioni.