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Immunità.

Dir. - Esenzione di persone e cose da obblighi ed oneri. ║ I. diplomatica: esenzione di persone e cose dalla giurisdizione di uno Stato sul cui territorio le une svolgono attività diplomatica e le altre vengono a tal fine utilizzate. ║ I. parlamentare: guarentigie spettanti ai parlamentari onde tutelare pienamente la loro attività politica. ║ I. religiosa: esenzione di persone e cose dalla legge comune onde garantire l'esercizio del culto. L'i. ha origini antiche. Già in epoca romana i titolari di cariche pubbliche (senatori, questori, ecc.) fruivano di particolari esenzioni da prestazioni di carattere personale. Il concetto di i. si consolidò e si estese nel Basso Impero, con l'esenzione dei beni imperiali dalla giurisdizione ordinaria, cioè da ogni sorta di tributo. Successivamente il proliferare di concessioni di antiche terre di regia proprietà ai vassalli feudali o ad enti ecclesiastici e la perdurante natura demaniale di quelle terre, comportava l'estensione alle stesse del beneficio dell'i., il cui significato veniva ulteriormente dilatato. Infatti l'i. non consentiva l'ingresso (introitus), nelle terre del beneficiario di essa, dei funzionari regi, i quali non potevano riscuotere i tributi (functiones, exactio) né esercitare le attività giurisdizionali (districtio). A questo punto il feudatario, beneficiario delle suddette i., cominciò ad esercitare proprio quelle funzioni che egli vietava agli emissari del suo signore. Sviluppatosi particolarmente sotto il regno franco nell'Alto Medioevo, questo privilegio ebbe ampia diffusione nell'età carolingia. I sovrani cercavano di infeudare i sudditi più fedeli o i più potenti, onde assicurarsi la loro fedeltà. Il dilagare dei feudi costituì in gran parte un fattore disgregativo che i sovrani non poterono, o non vollero, tenere in considerazione. I Comuni e successivamente le Signorie cercarono di restringere, nei secoli successivi, i privilegi ecclesiastici e feudali, ma fu soprattutto l'esigenza, resa inderogabile dallo sviluppo storico, di un forte potere accentratore, a limitare progressivamente, attraverso lo sviluppo di Stati nazionali, le antiche i. Ad esse la Rivoluzione francese, con la sua ideologia egualitaria, inferì l'ultimo e più drastico colpo. In seguito si tornò a parlare, in termini sempre più ristretti, di i., ed oggi, con ben altro significato e portata, la sua presenza nelle costituzioni degli Stati contemporanei e negli accordi da essi stipulati rappresenta una garanzia di civiltà e progresso. ║ I. diplomatica: lo stabilirsi di relazioni diplomatiche tra gli Stati si attua per mezzo di accordi. Il mutuo accordo, in modo particolare, è alla base della forma attualmente preponderante e più perfezionata delle relazioni diplomatiche tra due Stati, consistente per ciascuno di essi nello stabilire una missione diplomatica permanente sul territorio dell'altro. Secondo il diritto internazionale generale non esiste un diritto di legazione dello Stato, e non vi è neppure una obbligazione giuridica corrispondente a carico di ciascun altro membro della comunità internazionale. L'accordo degli Stati, interessati ad intrattenere contatti permanenti, costituisce il solo fondamento dell'obbligo di ciascuno di essi di ricevere la missione diplomatica permanente dell'altro, così come del diritto soggettivo di inviare la stessa. Lo stabilirsi della missione diplomatica permanente di uno Stato sul territorio dell'altro è oggetto di considerazione da parte di numerose regole di diritto internazionale generale, dalle quali scaturisce un insieme di obblighi dello Stato che riceve la missione (Stato accreditatario) in materia di trattamento della missione diplomatica straniera e dei suoi membri, e conseguentemente un insieme di diritti soggettivi dello Stato che ha inviato la missione (Stato accreditante). La formazione di queste norme è contemporanea al consolidarsi, nella comunità internazionale del XVI e del XVII sec., dell'uso dei re e dei principi che non riconoscevano autorità superiore alla loro (superiorem non recognoscentes), di istituire delle missioni diplomatiche permanenti gli uni presso gli altri. Sin dal Medioevo, comunque, i problemi posti dall'ammissione e dal trattamento degli operatori commerciali di un Paese in territorio estero hanno occupato un posto di rilievo in ogni accordo destinato a creare l'intelaiatura giuridica di carattere generale per gli scambi tra territori soggetti a distinti sovrani. La regolamentazione giuridica internazionale in materia di trattamento degli stranieri e dei loro beni ha finito così per assorbire, col passare degli anni, anche i problemi posti dalle esigenze di libertà di accesso, movimento e soggiorno, e dalle esigenze di protezione e sicurezza proprie degli operatori commerciali di un Paese in uno straniero. Oggi l'esistenza di norme ad hoc e la loro validità è provata da un imponente complesso di dati della prassi internazionale ed esse sono del resto frequentemente richiamate nei rapporti internazionali. Per la rivelazione del contenuto delle stesse meritano una particolare considerazione le conclusioni a cui sono pervenuti alcuni organismi nazionali ed internazionali di carattere scientifico o politico, che si sono proposti di precisare la situazione attuale e l'evoluzione del diritto internazionale in materia di trattamento delle missioni diplomatiche (Institut de droit international, Società delle Nazioni, Harvard Law School, Sesta Conferenza panamericana dell'Avana). Bisogna però tenere soprattutto conto della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (18 aprile 1961, entrata in vigore il 24 aprile 1964). Tale convenzione, attualmente in vigore in oltre settanta Stati, è il frutto, oltre che dei lavori della conferenza di Vienna, delle approfondite indagini della commissione per il diritto internazionale delle NU, a cui è dovuto il progetto che costituì la base delle discussioni della conferenza di Vienna. Le numerose norme di diritto internazionale generale, cui la convenzione di Vienna si è ispirata, riguardano rispettivamente: la persona del capo della missione, il suo seguito, l'esercizio delle funzioni diplomatiche, i locali della missione. Il capo della missione diplomatica ed il suo seguito (incluse le relative famiglie), godono di i. dalle giurisdizioni penale, civile ed amministrativa dello Stato accreditatario ed anzi devono, da parte di quest'ultimo, ricevere adeguata protezione onde poter svolgere le proprie funzioni. È opportuno comunque precisare che "senza pregiudizio dei loro privilegi ed i., tutte le persone che beneficiano di questi privilegi ed i. hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato accreditatario" (art. 41 della convenzione di Vienna). Tali i. coprono il rappresentante diplomatico durante l'intera durata dell'incarico e cessano nel momento in cui egli lascia il Paese accreditatario, oppure allo scadere di un termine ragionevole concessogli onde permetterne la partenza. L'inviolabilità della sede della missione diplomatica è garantita pienamente da parte dello Stato accreditatario, senza peraltro ritenere tale sede come parte di territorio straniero e, più precisamente, di territorio dello Stato accreditante. Gli atti compiuti all'interno dei locali della missione sono, da tutti i punti di vista, degli atti compiuti sul territorio dello Stato accreditatario, con il beneficio dell'i. dello stesso. ║ I. parlamentare: tali guarentigie coprono l'attività del parlamentare in quanto rappresentante della collettività ed agente, di conseguenza, nell'interesse della stessa. Le costituzioni degli Stati tendono tutte alla tutela, con diversità di estensione, dei rappresentanti del popolo investiti del mandato parlamentare. La costituzione italiana sancisce il principio dell'i. parlamentare secondo cui i membri delle due Camere non possono essere penalmente perseguiti "per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Inoltre ogni azione penale o comunque ogni restrizione alla libertà personale (arresto, perquisizione personale o domiciliare), perseguita nei confronti di un membro del Parlamento, deve essere preventivamente autorizzata dalla Camera cui egli appartiene. Detta autorizzazione non è richiesta nel caso in cui si ravvisino gli estremi della flagranza di reato, per il quale sia d'obbligo il mandato di cattura. La nostra costituzione ritiene altrettanto indispensabile l'autorizzazione parlamentare anche in caso di esecuzione di sentenza irrevocabile. ║ I. religiosa: più che di i., in questo caso si dovrebbe più propriamente parlare di prerogative, in virtù delle quali le persone e le cose ecclesiastiche sono esenti da ogni forma di dovere o tributo. Tali prerogative sono personali, reali, locali, allorché di esse fruiscano rispettivamente le persone, gli oggetti sacri, i luoghi riservati al culto. Il principio dell'i. religiosa è stato applicato in modo estensivo, rispetto ad altri Paesi, dalla legislazione italiana. Essa ha esentato, tra l'altro, gli ecclesiastici dall'obbligo di prestare servizio militare ed i terreni e fabbricati destinati all'esercizio del culto da ogni forma di tributo. • Med. - Per giustificare l'uso del tutto improprio, ma ormai universalmente accettato, del termine i., occorre risalire al significato che originariamente a questo termine fu dato. L'organismo dispone di un gran numero di meccanismi di regolazione e di adattamento, grazie ai quali può continuamente mantenere l'omeostasi delle proprie strutture e funzioni nonostante le mutevoli condizioni dell'ambiente. Ogni forma di adattamento, ossia ogni nuovo equilibrio stabilitosi fra l'organismo e le mutate condizioni dell'ambiente, è, in ultima analisi, un processo di immunizzazione in quanto l'organismo diventa insensibile, ossia immune, ai danni che conseguirebbero a stimoli abnormi. Intendendo l'i. secondo questo criterio, il suo studio dovrebbe necessariamente interessare tutti i campi della fisiologia e della patologia e considerare le reazioni dell'organismo, e la sua resistenza, di fronte a tutti i possibili agenti perturbatori. Invece il termine prese fin dagli albori della microbiologia, e cioè nell'avanzata seconda metà del secolo scorso, un significato molto più ristretto: si indicò con esso il complesso dei meccanismi, sia naturali che acquisiti, sui quali per larga parte si fonda tanto la resistenza alle infezioni quanto il processo di guarigione delle infezioni stesse. Ignoti nella loro essenza, apparve ben presto che tali meccanismi erano legati a particolari attività del siero del sangue, ossia avevano un'origine umorale. Tali attività, con lo sviluppo delle indagini, risultarono essere dovute, in parte nell'i. congenita e prevalentemente nell'i. acquisita, alla presenza di misteriosi agenti, che furono chiamati anticorpi, dei quali era stato presto riconosciuta la proprietà di reagire specificamente con le sostanze (i microorganismi o i loro prodotti) che ne avevano provocata la produzione, alle quali fu dato il nome di antigeni e sulle quali erano capaci di indurre modificazioni (lisi o agglutinazioni di microorganismi, neutralizzazione del potere tossico di veleni batterici). Solo più tardi (1910) si suppose che gli anticorpi fossero in qualche modo associati alle sieroglobuline e soltanto nel 1938, ad opera di Marrack, furono definiti come "sieroglobuline modificate". In altri termini, ad un dato momento, con l'espressione i. si indicarono quei processi di guarigione delle infezioni che erano fondati, prescindendo dagli aspetti cellulari della guarigione stessa e cioè dall'intervento dei macrofagi e dei leucociti, sulla capacità dell'organismo a produrre gli anticorpi. Intanto veniva messo in evidenza che la produzione degli anticorpi aveva luogo in seguito all'introduzione di qualsiasi sostanza non necessariamente di natura batterica, purché possedesse determinati requisiti, quelli propri degli antigeni; e la scoperta dell'anafilassi, avvenuta nel 1902, aveva dimostrato che, in seguito all'introduzione di sostanze aventi il carattere degli antigeni si potevano determinare fenomeni chiaramente morbosi anziché fenomeni a carattere protettivo. Cominciava quindi ad apparire sempre più chiaro che la i. umorale nelle infezioni altro non era che un particolare aspetto d'un fenomeno generale, consistente nell'attitudine alla produzione di anticorpi e che poteva estrinsecarsi in varie maniere: la guarigione dell'infezione era soltanto una di queste. Tale evoluzione delle conoscenze non ha tuttavia provocato un mutamento nella nomenclatura; la parola i. è attualmente sinonimo di qualsiasi fenomeno concernente l'azione degli antigeni, la genesi degli anticorpi e la specifica reazione di questi ultimi con gli antigeni relativi; e immunologia è la scienza che tali fenomeni indaga. L'i. dell'organismo da azioni batteriche o tossiche si basa fondamentalmente su un unico elemento: la presenza di un anticorpo specifico; l'azione dell'anticorpo si estrinseca, vuoi con un'azione antitossica, vuoi con un insieme di attività che gli anticorpi esercitano sulla cellula batterica (agglutinazione, batteriolisi, azione opsonica). Sono proprio le diverse modalità di azione degli anticorpi che giustificano la distinzione fra i. antitossica ed antibatterica. L'i. antitossica è un mezzo potente di difesa in quanto inattiva direttamente la sostanza tossica trascurando l'agente che l'ha prodotta; questo sarà combattuto dai mezzi antibatterici naturali ed acquisiti. L'i. antibatterica non è altro che un potenziamento ed un perfezionamento dei mezzi naturali cellulari e umorali di difesa antibatterica. La loro efficacia non è così assoluta e costante come quella dell'i. antitossica perché i fattori determinanti sono molteplici e variabili; in più, dato che le difese antibatteriche si manifestano nella loro pienezza negli stadi avanzati di un'infezione, è evidente che non tanto all'elaborazione degli anticorpi quanto al processo fagocitario spetta sempre la parte più importante nella difesa iniziale contro i microorganismi patogeni, mentre alla difesa umorale, col suo intervento nella fase critica della malattia, spetta un largo contributo alla liberazione del sangue dai microorganismi ed alla difesa da successive infezioni.