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Illécito.

Che non è lecito, che è proibito dalla morale e dalla legge. • Dir. - Si dice di ogni atto che sia contrario al diritto. Va distinto in i. civile e i. penale. Il primo considera le azioni che portano ad un danno ingiusto e comporta l'obbligo del risarcimento, a meno che non si accerti la mancanza di responsabilità; il secondo, oltre che a conseguenze civili di rimborso, è passibile di punizione da parte dello Stato. Comunque non sempre è facile fare una distinzione tra questi due tipi: il limite tra loro è variato assai spesso a seconda delle epoche storiche, in modo che alcuni fatti hanno avuto una inversione di classificazione. Si parla di i. internazionale quando l'azione lede una parte di quel diritto. Viene chiamato negozio i. ogni atto contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. ║ I. sportivo: ne rispondono le società, i loro dirigenti, i soci e i tesserati in genere, i quali compiono o consentono che altri, in loro vece o nome, compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio di classifica. Chiunque dei tesserati della società che abbia o abbia avuto rapporti con coloro che hanno posto in essere o stiano per farlo uno degli atti considerati come i. sportivi, deve informare senza indugio le superiori autorità sportive. Se scoperto, l'i. sportivo viene drasticamente punito, sino alla radiazione dei responsabili dalla Federazione. Anche il tentativo di i. sportivo può venire punito con la stessa sanzione prevista per l'i. sportivo effettivamente consumato.