Che non è lecito, che è proibito dalla morale e dalla legge.
• Dir. - Si dice di ogni atto che sia contrario al diritto. Va distinto in
i. civile e
i. penale. Il primo considera le azioni che portano ad
un danno ingiusto e comporta l'obbligo del risarcimento, a meno che non si
accerti la mancanza di responsabilità; il secondo, oltre che a
conseguenze civili di rimborso, è passibile di punizione da parte dello
Stato. Comunque non sempre è facile fare una distinzione tra questi due
tipi: il limite tra loro è variato assai spesso a seconda delle epoche
storiche, in modo che alcuni fatti hanno avuto una inversione di
classificazione. Si parla di
i. internazionale quando l'azione lede una
parte di quel diritto. Viene chiamato
negozio i. ogni atto contrario alla
legge, all'ordine pubblico e al buon costume. ║
I. sportivo: ne
rispondono le società, i loro dirigenti, i soci e i tesserati in genere,
i quali compiono o consentono che altri, in loro vece o nome, compiano con
qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una
gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio di classifica. Chiunque
dei tesserati della società che abbia o abbia avuto rapporti con coloro
che hanno posto in essere o stiano per farlo uno degli atti considerati come
i. sportivi, deve informare senza indugio le superiori autorità
sportive. Se scoperto, l'
i. sportivo viene drasticamente punito, sino
alla radiazione dei responsabili dalla Federazione. Anche il tentativo di
i. sportivo può venire punito con la stessa sanzione prevista per
l'
i. sportivo effettivamente consumato.