L'essere ignorante. ║ Non conoscenza di un fatto. ║ Mancanza di
istruzione e cultura. • Dir. civ. - Il concetto di
i. è
incluso, in diritto, nel concetto giuridico di errore, il cui significato
è più vasto di quello comunemente assegnato al termine; il Codice
prevede, inoltre, due tipi di errore, quello di diritto (falsa cognizione di una
norma di diritto, per esempio nel caso in cui il soggetto agente non valuti con
esattezza le conseguenze derivanti da un negozio) e quello di fatto. Entrambi
sono considerati dalla legge italiana semplici vizi del consenso e non producono
quindi l'inesistenza, ma la nullità relativa dell'atto giuridico. •
Dir. pen. - Il problema dell'
i. (non conoscenza o falsa interpretazione)
della legge è complesso, perché il soggetto è punibile solo
se il reato sia stato provocato con coscienza e volontariamente. L'antico
diritto romano dichiarava punibile di reato chi risultasse ignorante della norma
giuridica (
ignorantia iuris neminem excusat), principio fondamentale che
è sotteso anche al Codice Penale attualmente in uso. L'errore sulla legge
penale quindi, sia che consista nella completa
i. di essa, sia che
consista in una interpretazione erronea, non esclude la responsabilità di
chi abbia commesso un reato. Il principio ha come conseguenza
l'obbligatorietà della conoscenza della legge per chiunque sia ad essa
soggetto. La rigidità di tale affermazione, che si giustifica come
risposta a eventuali contestazioni del singolo, è stata attenuata dalla
sentenza n. 364 della Corte Costituzionale (marzo 1988). Essa ha riconosciuto
che può essere giustificabile l'
i. della legge, quando si provi
l'impossibilità a conoscerla. Il rapido susseguirsi di norme sempre
più particolareggiate ha infatti come conseguenza inevitabile
l'impossibilità, per il cittadino, di essere a conoscenza del codice.
Altri motivi che spiegano e giustificano l'
i. della legge, considerata
inevitabile e quindi non punibile, sono la condizione di inferiorità
sociale del soggetto giuridico e la disomogeneità di interpretazione di
una norma. • Dir. can. - Il Codice di Diritto Canonico prevede tre tipi
distinti di
i. L'
i. inabilitante, a meno che non sia stabilita una
particolare eccezione, non è scusabile in nessun caso; l'
i. della
legge (della pena, del fatto proprio o altrui); l'
i. del fatto altrui non
notorio. Anche per il Codice di Diritto Canonico l'
i. deve essere
provata da chi la arreca a propria giustificazione e l'imputabilità del
fatto dipende dalla responsabilità della persona nell'ignorare la
legge.