Stats Tweet

Ignoranza.

L'essere ignorante. ║ Non conoscenza di un fatto. ║ Mancanza di istruzione e cultura. • Dir. civ. - Il concetto di i. è incluso, in diritto, nel concetto giuridico di errore, il cui significato è più vasto di quello comunemente assegnato al termine; il Codice prevede, inoltre, due tipi di errore, quello di diritto (falsa cognizione di una norma di diritto, per esempio nel caso in cui il soggetto agente non valuti con esattezza le conseguenze derivanti da un negozio) e quello di fatto. Entrambi sono considerati dalla legge italiana semplici vizi del consenso e non producono quindi l'inesistenza, ma la nullità relativa dell'atto giuridico. • Dir. pen. - Il problema dell'i. (non conoscenza o falsa interpretazione) della legge è complesso, perché il soggetto è punibile solo se il reato sia stato provocato con coscienza e volontariamente. L'antico diritto romano dichiarava punibile di reato chi risultasse ignorante della norma giuridica (ignorantia iuris neminem excusat), principio fondamentale che è sotteso anche al Codice Penale attualmente in uso. L'errore sulla legge penale quindi, sia che consista nella completa i. di essa, sia che consista in una interpretazione erronea, non esclude la responsabilità di chi abbia commesso un reato. Il principio ha come conseguenza l'obbligatorietà della conoscenza della legge per chiunque sia ad essa soggetto. La rigidità di tale affermazione, che si giustifica come risposta a eventuali contestazioni del singolo, è stata attenuata dalla sentenza n. 364 della Corte Costituzionale (marzo 1988). Essa ha riconosciuto che può essere giustificabile l'i. della legge, quando si provi l'impossibilità a conoscerla. Il rapido susseguirsi di norme sempre più particolareggiate ha infatti come conseguenza inevitabile l'impossibilità, per il cittadino, di essere a conoscenza del codice. Altri motivi che spiegano e giustificano l'i. della legge, considerata inevitabile e quindi non punibile, sono la condizione di inferiorità sociale del soggetto giuridico e la disomogeneità di interpretazione di una norma. • Dir. can. - Il Codice di Diritto Canonico prevede tre tipi distinti di i. L'i. inabilitante, a meno che non sia stabilita una particolare eccezione, non è scusabile in nessun caso; l'i. della legge (della pena, del fatto proprio o altrui); l'i. del fatto altrui non notorio. Anche per il Codice di Diritto Canonico l'i. deve essere provata da chi la arreca a propria giustificazione e l'imputabilità del fatto dipende dalla responsabilità della persona nell'ignorare la legge.