Sigla di
Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche. Sono soggetti a
questa imposta: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le
società a responsabilità limitata, le società cooperative e
di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
amministrativa o l'oggetto principale dell'attività; b) gli altri enti
pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale
o amministrativa o l'oggetto principale; ma vi sono anche compresi gli enti
pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciale che hanno nel territorio dello Stato la sede
amministrativa o l'oggetto principale; c) le società e gli enti di ogni
tipo con o senza personalità giuridica, le associazioni non riconosciute
nonché le altre organizzazioni nei confronti delle quali il presupposto
dell'imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo, con esclusione delle
associazioni in partecipazione. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche
è ora regolata dal titolo II del testo ufficiale 22 dicembre 1986 n. 917.
L'aliquota fissa (imposta proporzionale) è in ragione del 36% del reddito
imponibile.