Sigla di
Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche. Imposta introdotta
dalla L. 9-10-1971, n. 825 e disciplinata dal D.P.R. 29-9-1973, n. 597,
più volte modificato prima dell'approvazione del T.U. 22-12-1986, n. 917.
Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura,
continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte. Soggetti passivi
sono le persone fisiche, residenti o non nel territorio dello Stato: si
considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi, coloro che
hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari e interessi
e vi dimorano per più di sei mesi all'anno, nonché i cittadini
residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di
altri enti pubblici. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o
della tassazione separata sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi
propri: a) i redditi della moglie, eccettuati quelli che sono nella libera
disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata; b) i
redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi
i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge;
c) i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera disponibilità
o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti. Ai fini della
determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle
seguenti categorie: categoria A - Redditi fondiari; categoria B - Redditi di
capitale; categoria C - Redditi di lavoro; categoria D - Redditi d'impresa;
categoria E - Redditi diversi. L'imposta si applica sul reddito complessivo
netto, formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi quelli a lui
imputati (redditi altrui e redditi prodotti in forma associata) ed esclusi
quelli sui quali l'imposta stessa si applica separatamente. Sono esclusi dalla
base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta nonché i redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle
anagrafi della popolazione residente. Il reddito complessivo si determina
sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e
sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e
dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti
che fruiscono di esenzioni. L'imposta è determinata applicando al reddito
complessivo, al netto delle deduzioni previste, le aliquote crescenti per
scaglioni di reddito indicate in un'apposita tabella. Sono considerati a carico:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) figli minori,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli
dell'altro coniuge e, in quanto conviventi con il contribuente, i figli naturali
non riconosciuti; c) i figli maggiori di età permanentemente inabili al
lavoro e quelli di età non superiore ai ventisei anni dediti a studi o a
tirocini gratuiti, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati e i figli dell'altro coniuge; d) i genitori e i suoceri
ultrasessantenni, in quanto conviventi con il contribuente; e) i parenti e gli
affini del contribuente che hanno diritto agli alimenti e lo esercitano
effettivamente. Le persone di cui alle lettere b), c), d), e) non si considerano
a carico se hanno redditi propri, non imputabili al contribuente per un
determinato ammontare. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate
le condizioni richieste. ║
Redditi fondiari: sono inerenti ai
terreni o ai fabbricati situati nel territorio dello Stato, che sono o devono
essere iscritti nel catasto dei terreni o edilizio. Si distinguono in redditi
dominicali dei terreni, redditi agrari e dei fabbricati. Il
reddito
dominicale dei terreni è quello che deriva dal possesso a titolo di
proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale adibiti alla
produzione agricola. Il
reddito agrario è costituito dalla parte
di reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al
lavoro di organizzazione della produzione ed è determinato mediante
l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualità e
classe secondo le norme della legge catastale. In caso che il terreno sia dato
in affitto, il reddito agrario concorre a formare il reddito dell'affittuario
anziché quello del possidente a partire dal periodo d'imposta successivo
a quello in cui è stato stipulato il contratto. Infine, se per eventi
rurali, come alluvioni, catastrofi, ecc., non si è effettuata alcuna
coltivazione, il legislatore ha stabilito che il reddito agrario non concorre
alla formazione del reddito complessivo, né del possessore, nè
dell'affittuario. Il
reddito dei fabbricati è quello derivante dal
possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di
costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e
destinazione esistenti al suolo, nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla
terra, suscettibili di reddito autonomo. Le costruzioni rurali destinate
all'abitazione, al ricovero degli animali e alla custodia delle macchine,
attrezzi e alla conservazione dei prodotti agricoli non vengono considerati
redditi di fabbricati. ║
Redditi di capitale: scaturiscono
dall'investimento di "capitali puri". Sono dunque tali: a) i redditi derivanti
da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito
in misura definita; b) gli interessi e altri redditi derivanti da depositi e
conti correnti; c) i redditi derivanti dalla partecipazione in società,
enti, associazioni e altre organizzazioni; d) gli interessi, premi e altri
redditi derivanti da obbligazioni e titoli similari e da altri titoli diversi
dalle azioni; e) gli interessi moratori; f) i compensi per prestazioni di
garanzie e di fideiussione; g) i premi, le vincite delle lotterie, dei concorsi
a premio, dei giuochi e delle scommesse; h) le rendite perpetue e le prestazioni
annue perpetue; i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni
altra rendita o provento in misura definita derivante da un impiego di capitale.
║
Redditi di lavoro dipendente: derivano dal lavoro prestato con
qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso
quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme
della legislazione sul lavoro. Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%,
da lavoratori soci delle cooperative di produzione, e di lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, e della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori
di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad
esclusione di quelli che per causa contrattuale devono essere riservati al
datore di lavoro, nonché di quelli che per legge debbono essere riservati
allo Stato; c) le indennità percepite dai membri del Parlamento e per le
cariche elettive e per le funzioni delle regioni, delle province, dei comuni e
della corte costituzionale; e) le rendite vitalizie; f) gli altri assegni
periodici comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente
nè capitale nè lavoro. Per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente si considerano tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati,
percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto
forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o di
liberalità. Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal
datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di
contratti collettivi o di accordi aziendali. Le indennità di trasferta
concorrono a formare il reddito per la parte eccedente di una quota stabilita
suscettibile di aumento nel caso di trasferte all'estero. Gli assegni di sede e
le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero concorrono
nella misura del 40% del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero
dai dipendenti delle amministrazioni dello Stato la legge prevede la
corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa
collegate, concorre a formare il reddito la sola indennità base nella
misura del 40%. Le indennità dei parlamentari, quelle percepite dai
membri della corte costituzionale, nonché dai consiglieri regionali,
provinciali e comunali, costituiscono reddito nella misura del 40% del loro
ammontare al netto dei contributi. ║
Redditi di lavoro autonomo:
derivano dall'esercizio di arti e professioni, compreso il suo esercizio in
forma associata (studi professionali). Si considerano inoltre redditi di lavoro
autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di amministrazione, sindaco o
revisore di società ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a
giornali, riviste ed enciclopedie, e simili; b) i redditi derivanti dalla
utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio, di opere
dell'ingegno, invenzioni industriali e simili; c) i redditi derivanti dalla
partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità da associato
quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
Per la determinazione del reddito di lavoro autonomo si considera quello
costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le
spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute
nel periodo stesso; i costi e gli oneri non documentati sono deducibili nella
misura forfettaria del 3% dell'ammontare lordo dei compensi. ║
Redditi
d'impresa: derivano dall'esercizio di imprese commerciali, vale a dire
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle
attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile anche se non
organizzate in forma d'impresa. Le attività di prestazione a terzi che
non rientrano nel citato articolo, si considerano commerciali se organizzate in
forma d'impresa. I redditi derivanti dalle attività dirette
all'allevamento di animali e alla manipolazione, trasformazione e alienazione di
prodotti agricoli e zootecnici, quando le attività stesse non rientrano
fra quelle previste per il reddito agrario, sono considerati agli effetti
fiscali, come derivanti da attività commerciali, come pure vi rientrano
le attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline,
laghi, stagni e altre acque interne. ║
Redditi diversi: derivano da
operazioni prettamente con intento speculativo. Tali redditi si desumono dalla
differenza del prezzo reale di acquisto ed il prezzo reale conseguito al netto
dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili (ILOR) se ed in
quanto dovuto, diminuito di ogni altro costo inerente al bene alienato. Vengono
classificati fatti speculativi senza possibilità di prova contraria
inoltre: 1) la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere
edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione
e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi; 2) l'acquisto e la
vendita dei beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte
dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra
l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni; 3) l'acquisto e la
vendita di effetti d'arte, di antiquariato o in genere da collezione, se il
periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è
superiore a due anni.