Lotta armata tra due o più Stati, o tra fazioni dello stesso Stato.
║
G. atomica: combattuta con armi atomiche. ║
G. chimica,
batteriologica: combattuta diffondendo tra i nemici malattie contagiose.
║
G. civile: combattuta tra i cittadini dello stesso Stato. ║
G. di posizione: combattuta tra eserciti attestati su linee fortificate.
║
G. lampo: che mira ad una rapida soluzione. ║
G.
fredda: tensione politica alimentata da continui atti di ostilità.
║
G. anfibia: durante la seconda
g. mondiale, la strategia
secondo la quale si combinavano azioni offensive simultanee dell'esercito e
della marina. ║
Arte della g.: dottrina riguardante la costituzione
degli eserciti, i loro armamenti, la loro condotta e i metodi utili al
conseguimento della vittoria. È celebre il trattato di Machiavelli
Dialoghi dell'arte della guerra (1521). ║
G. economica:
l'uso di mezzi finanziari tendenti a danneggiare in particolare l'economia di
uno o più Stati avversari o concorrenti nel campo internazionale del
commercio e delle industrie. ║
Istituto di G.: nome recentemente
assunto in Italia dalla
Scuola di G., scuola superiore di perfezionamento
per ufficiali che aspirano a passare in servizio di Stato Maggiore. Ha sede in
Torino, e vi si svolgono corsi triennali. ║
Ministero della G.: il
supremo organo amministrativo dell'Esercito, oggi unito a quelli della Marina e
dell'Aeronautica nel Ministero della Difesa. • Dir. internaz. -
L'osservazione di ciò che accade nella realtà ci mostra che gli
Stati agiscono talora l'uno contro l'altro, senza più osservare la
maggior parte di quelle norme a cui solitamente si attengono in tempo di pace.
Nella accezione propria del diritto internazionale generale la
g.
è un istituto giuridico disciplinato da uno specifico ordinamento. Come
il problema della collaborazione internazionale è precisamente rimesso
alla volontà degli Stati membri della comunità internazionale, non
diversamente sono rimessi alla volontà degli Stati la risoluzione ed i
modi della risoluzione dei contrasti di vedute o interessi che ostacolino o
arrestino quella collaborazione. Il diritto internazionale generale non
contempla alcuna procedura di composizione pacifica delle controversie fra due o
più Stati. Le norme internazionali, ora particolari, ora generali (come
le così dette norme del diritto internazionale bellico), non svolgono la
loro tipica funzione che in un momento successivo, quando cioè la
volontà degli Stati coinvolti in una controversia si sia già
determinata. Del tutto indifferente ed irrilevante è sempre, per il
diritto internazionale generale, il verificarsi di una risoluzione cruenta o
incruenta delle controversie internazionali. Per cui la composizione dei
contrasti, qualora si verifichi, trova la base di una sua rilevanza giuridica
esclusivamente in norme internazionali convenzionali, la cui posizione in essere
è rimessa in tutto e per tutto alla discrezione degli Stati tra cui
insorgano conflitti di interessi o contrasti di vedute. Si deve pertanto
escludere l'esistenza di norme internazionali generali che valutino, secondo i
casi, il ricorso di uno Stato alla
g. come un fatto lecito od illecito,
cioè come l'esercizio di un potere giuridico o, viceversa, come la
violazione di diritti soggettivi di un altro o di altri Stati. Norme
internazionali generali intervengono a valutare i comportamenti rispettivi degli
Stati che si fanno
g. (Stati belligeranti), od i comportamenti di tali
Stati e di quelli che sono concretamente estranei al contrasto bellico (Stati
neutrali o non belligeranti), solo quando una condizione di
g. si sia
già verificata nell'ambito della comunità internazionale. In tale
caso norme del diritto internazionale bellico sostituiscono, nei rapporti tra
gli Stati belligeranti, quasi tutte le altre norme internazionali generali in
vigore in tempo di pace, oppure si aggiungono a queste ultime nei rapporti tra
gli Stati belligeranti e gli Stati non belligeranti. L'attività bellica
degli Stati non si svolge pertanto in un campo scevro da norme giuridiche,
bensì si svolge in contrasto con le norme solitamente obbligatorie
nell'ambito della comunità internazionale in tempo di pace. La filosofia
contrattualistica del VIII sec. tentò di limitare l'uso del ricorso alla
g. e, pur riportando i rapporti internazionali entro schemi
contrattualistici, non poté raggiungere compiutamente il fine che si
proponeva per la mancanza di un'autorità superiore, cioè di un
giudice imparziale cui devolvere la soluzione di eventuali controversie. Limiti
esistono, invece, nei sistemi di diritto particolari o convenzionali, ed a
questo proposito giova ricordare la comparsa, nel corso del XX sec., di forti
correnti di pensiero e di movimenti diretti a restringere o addirittura evitare
il ricorso alla
g. Il patto istitutivo della Società delle Nazioni
fu la prima e più notevole realizzazione di questo indirizzo. Lo Statuto
della Società delle Nazioni, approvato dalla Conferenza della Pace di
Parigi nel 1919, entrò ufficialmente in vigore col Trattato di Versailles
nel 1920. Tale tendenza ebbe seguito con i patti di Locarno nel 1925 e con il
patto Briand-Kellog del 1928 comportante la rinuncia all'uso della
g.
come strumento di risoluzione dei contrasti fra gli Stati. Le debolezze
intrinseche alla Società delle Nazioni ed il bilancio per lo più
negativo di tale istituzione portarono alla costituzione, su basi più
solide, della Organizzazione delle Nazioni Unite, in cui i Paesi membri sono
vincolati ad astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall'uso della
forza e sono tenuti al perseguimento della risoluzione pacifica di eventuali
controversie. Nonostante concrete iniziative in favore della distensione
internazionale, la storia dell'intero dopoguerra è costellata da
conflitti ed azioni di forza, scaturiti anche nell'ambito dell'ONU, tanto da
indurre la scienza internazionalistica ad uno sforzo teso al raggiungimento di
una più aggiornata e perfezionata regolamentazione del diritto di
g. Detto obiettivo è però complicato da due fattori che ne
rendono ardua la soluzione. In primo luogo la persistente estraneità di
taluni Stati in seno all'ONU, le cui direttive non sono per essi vincolanti. In
secondo luogo, parte dei conflitti dell'ultimo dopoguerra hanno avuto origine da
g. civili e rispetto ad essi l'ONU, date le divergenze politiche
esistenti fra gli Stati membri, ha potuto esercitare poteri molto limitati. Si
deve necessariamente riconoscere che le deficienze del diritto internazionale,
l'imprecisione delle sue norme e l'inosservanza delle stesse, non sono che la
conseguenza inevitabile delle imperfezioni e delle instabilità che
caratterizzano l'ordinamento interno degli Stati, membri a loro volta di quella
più ampia comunità che è la comunità internazionale.
║
Stato belligerante: l'esistenza di uno stato di
g.
presuppone che i partecipanti posseggano personalità internazionale. Il
soggetto privo di tale personalità non può pretendere di regolare
con le norme apposite del diritto bellico gli atti ostili da lui compiuti. Certe
organizzazioni non possono, secondo il diritto internazionale generale, fare la
g. e neppure la lotta interna in uno Stato è propriamente
g., bensì insurrezione, rivolta o rivoluzione. ║
Stato di
g.: si configura come quella situazione giuridica caratterizzata
dall'entrata in vigore, in luogo delle norme valevoli in tempo di pace, di altre
norme dette belliche o di neutralità. Detto stato di
g. necessita
dell'esistenza di un
animus bellandi almeno in uno degli Stati membri
della comunità internazionale. Tale
animus può esplicitarsi
tanto in una dichiarazione di
g. quanto in un ultimatum con dichiarazione
di
g. condizionata oppure anche con la semplice apertura delle
ostilità. A questo proposito la Convenzione dell'Aia del 1907
stabilì che l'apertura delle operazioni belliche fosse subordinata al
comprovato ricevimento, dall'altra o dalle altre parti, della dichiarazione di
g. All'inizio della seconda
g. mondiale si è venuto
coniando il termine di "non belligeranza" per designare la situazione di uno
Stato del tutto estraneo alle ostilità ed il cui trattamento non sia del
tutto imparziale, come invece comporta la condizione di neutralità, nei
confronti dei vari Stati belligeranti. ║
Teatro della g.: comprende
il territorio dei Paesi belligeranti e le eventuali colonie, le acque
territoriali e lo spazio atmosferico sovrastante. La prassi internazionale
estende il termine all'alto mare ed alle così dette terre di "nullius",
escludendo ovviamente il territorio, le acque territoriali e lo spazio
atmosferico sovrastante i Paesi neutrali. ║
Zona delle operazioni
militari: posizione geografica in cui si svolgono, nella loro
complessità, le operazioni belliche. ║
Zona di g.: parte del
territorio di uno Stato sottoposta all'allestimento bellico ed
all'organizzazione della difesa. ║
Debellatio: dalla prassi si
evince che il verificarsi della
debellatio pone le premesse per la
ratifica di un trattato di pace, solitamente preceduto da un armistizio,
cioè da un accordo preliminare sulla cessazione delle ostilità.
Tuttavia lo stato di
g. può scemare mediante la semplice
cessazione delle operazioni belliche o dell'
animus bellandi, senza che
intercorrano particolari accordi da parte degli Stati in lotta. Il più
delle volte gli Stati belligeranti conchiudono tra loro alcune convenzioni onde
scambiarsi i prigionieri (cartelli) o per sospendere per un certo tempo le
ostilità (sospensioni d'armi, tregue, armistizi) o per regolare la resa
di un corpo di esercito o di una fortezza (capitolazioni). Queste convenzioni
hanno un tratto comune e caratteristico: di poter venire conchiuse sui campi di
battaglia, direttamente dai comandanti militari, e di essere obbligatorie ed
efficaci senza bisogno della ratifica da parte del Capo dello Stato o degli
altri organi a ciò preposti. Si fa eccezione per quelle convenzioni con
cui le ostilità vengono sospese in modo generale e spesso per un tempo
indefinito, convenzioni dette appunto armistizi, in contrapposizione alle tregue
ed alle sospensioni d'armi, aventi un'efficacia localmente e temporaneamente
ristretta. ║
Fonti del diritto bellico: la consuetudine e le
convenzioni internazionali costituiscono le più rilevanti fonti del
diritto bellico. Malgrado numerosi tentativi di codificazione il diritto bellico
è tuttora, nelle sue norme fondamentali, fortemente ancorato alle
consuetudini. Una importanza particolare rivestono le convenzioni di Ginevra del
1864 e del 1906 sul trattamento dei feriti di
g., la convenzione di
Washington del 1922 sui sottomarini e sull'uso dei gas venefici, la
dichiarazione di Ginevra del 1925 sulla
g. chimica e batteriologica, la
convenzione di Ginevra del 1929 sul trattamento dei prigionieri e le quattro
convenzioni di Ginevra del 1949 aventi per oggetto il miglioramento delle
condizioni dei feriti, dei malati, dei naufraghi, dei prigionieri e la
protezione da accordare ai civili. ║
Crimini di g.: si estrinsecano
in azioni disumane che violano palesamente le norme del diritto bellico. Tali
atti presentano la peculiarità di fare scaturire tanto una
responsabilità personale del loro autore quanto una responsabilità
internazionale dello Stato. ║
Preda bellica: opportunamente
disciplinata da consuetudini e convenzioni, essa è configurata
dall'insieme delle cose mobili di cui un belligerante può appropriarsi.
L'espressione
bottino di g. riveste un aspetto legato più che
altro a singole azioni militari.