Garanzia, sicurezza data o confermata con documento o pegno. ║
G.
costituzionali: quelle poste dalla costituzione di uno Stato a tutela della
libertà del cittadino. • St. -
Legge delle g.: atto
unilaterale con il quale il Governo italiano intese regolare i propri rapporti
con la Santa Sede dopo l'occupazione di Roma nel 1870. Emanata il 13 maggio
1871, muoveva dal concetto di assicurare al papa un insieme di condizioni che
gli garantissero il libero esercizio del suo potere spirituale. La legge delle
g. non fu accettata dalla Santa Sede la quale anzi, coll'enciclica del 15
maggio 1871, la respinse. La dottrina discusse la natura di questa legge. Con la
legge delle
g. trionfava nella sostanza il principio cavouriano, e in
genere della Destra, consistente nel concetto di separazione fra Chiesa e Stato.
La legge delle
g. regolò con concreta aderenza alla realtà
politica i rapporti fra Regno d'Italia e Papato per quasi 60 anni, fino ai Patti
Lateranensi dell'11 febbraio 1929. • Dir. -
G. amministrativa:
istituto introdotto dalle leggi francesi per impedire ogni ingerenza del potere
giudiziario sull'azione amministrativa. Per esso, alcuni funzionari non possono
essere sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, se non con
l'autorizzazione del Capo dello stato, previo parere del Consiglio di stato.
║ In materia penale è stata introdotta una forma speciale di
garanzia in base alla quale non si può procedere senza autorizzazione del
ministro della Giustizia contro gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, o
di polizia giudiziaria, o contro i militari in servizio di pubblica sicurezza,
per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
fisica coazione.