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Guarentìgia.

Garanzia, sicurezza data o confermata con documento o pegno. ║ G. costituzionali: quelle poste dalla costituzione di uno Stato a tutela della libertà del cittadino. • St. - Legge delle g.: atto unilaterale con il quale il Governo italiano intese regolare i propri rapporti con la Santa Sede dopo l'occupazione di Roma nel 1870. Emanata il 13 maggio 1871, muoveva dal concetto di assicurare al papa un insieme di condizioni che gli garantissero il libero esercizio del suo potere spirituale. La legge delle g. non fu accettata dalla Santa Sede la quale anzi, coll'enciclica del 15 maggio 1871, la respinse. La dottrina discusse la natura di questa legge. Con la legge delle g. trionfava nella sostanza il principio cavouriano, e in genere della Destra, consistente nel concetto di separazione fra Chiesa e Stato. La legge delle g. regolò con concreta aderenza alla realtà politica i rapporti fra Regno d'Italia e Papato per quasi 60 anni, fino ai Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929. • Dir. - G. amministrativa: istituto introdotto dalle leggi francesi per impedire ogni ingerenza del potere giudiziario sull'azione amministrativa. Per esso, alcuni funzionari non possono essere sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, se non con l'autorizzazione del Capo dello stato, previo parere del Consiglio di stato. ║ In materia penale è stata introdotta una forma speciale di garanzia in base alla quale non si può procedere senza autorizzazione del ministro della Giustizia contro gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, o di polizia giudiziaria, o contro i militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di fisica coazione.