(in latino
Grotius). Nome italianizzato di
Huig van Groot.
Filosofo e giurista olandese. Fondatore del diritto naturale. Sotto la guida del
padre, si dedicò sin dall'infanzia a studi filologici e già a
dodici anni frequentava l'università di Leida. Nel 1598 conseguì
il dottorato in Diritto a Orlèans, soggiornando poi per qualche tempo a
Parigi. Ritornato in patria, fu nominato storiografo d'Olanda (1603),
esercitò poi l'avvocatura e nel 1607 fu nominato avvocato generale delle
province d'Olanda, Zelada e Frisia occidentale. In quegli anni si erano andate
accentuando le dispute teologiche che andarono trasformadosi in vero e proprio
conflitto politico nel quale egli intervenne con una serie di scritti
giuridico-teologici. Nominato nel 1613 pensionario di Rotterdam, legò la
propria sorte a quella del grande pensionario Oldenbarneveldt attorno al quale
si era concentrata la resistenza repubblicana contro le mire assolutistiche
dello
statalder. La vittoria dei controdimostranti determinò nel
1618 (Sinodo nazionale di Dordecht) la sua condanna al carcere a vita sotto
l'accusa di alto tradimento. Dopo due anni trascorsi nella fortezza di
Loevestein riuscì a evadere rifugiadosi a Parigi (1622), dove scrisse la
sua opera più famosa, il
De iure belli ac pacis (1625). Dal 1634
al 1645 rappresentò come ambasciatore la Svezia a Parigi. Morì a
Rostock dove si era rifugiato dopo essere scampato a un naufragio. Autore di
numerose opere letterarie, filologiche e storiche,
G. fu però
soprattutto un giurista e la sua fama è legata ai suoi trattati di
diritto internazionale. Egli è considerato il fondatore del
giusnaturalismo per aver concepito un sistema di diritto naturale indipendente
dalla teologia. Con la riforma protestante e la scissione dell'unità
cristiana l'autorità della Chiesa non poteva più costituire la
base di una legge internazionale che vincolasse sia i popoli protestanti che
quelli cattolici.
G. ritornò pertanto alla tradizione più
antica, precristiana, richiamandosi alla legge naturale e affermando che l'uomo
è un animale essenzialmente sociale, dominato dall'
appetitus
societatis, cioè da un desiderio impellente della società. In
un grado successivo, la legge naturale dà origine alla legge positiva
degli Stati che fonda la sua validità sui principi fondamentali degli
obblighi sociali. Nella natura non vi è nulla di arbitrario, più
di quanto non ve ne sia nell'aritmetica. I dettami della giusta ragione sono
un'aspirazione della natura una. Sui principi naturali di giustizia si fondano i
vari sistemi di legge, compresa la legge internazionale. L'importanza della
dottrina di
G. risiede non tanto nel suo contenuto, quanto nel metodo
razionale che essa afferma proponendosi di adottare per gli studi sociali e
politici lo stesso rigore scientifico delle scienze fisiche. Oltre alla sua
opera più famosa, il
De jure belli ac pacis (1625), si ricordano:
Mare liberum (1609),
Ordinum Hollandae ac Westfrisiae pietas
(1613),
Decretum ordinum Hollandiae et Westfrisiae pro pace ecclesiarum
(1614),
De imperio summarum potestatum circa sacra (1614),
Apologeticum (1622),
Via ad pacem ecclesiasticam (1642),
Votum
pro pace ecclesiastica contra Rivetum (1642),
Rivetiani apologetici
discussio (1645) (Delft 1583 - Rostock 1645).