Vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti,
nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Greco (o Greco di Tufo)
dall'80 al 100%; Coda di Volpe bianca fino al 20%. La denominazione controllata
è riservata al vino prodotto nella zona di produzione che comprende in
tutto i territori dei seguenti Comuni: Tufo, Santa Paolina, Prata di Principato
Ultra, Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni; e che
all'atto della immissione al consumo risponda alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino o giallo dorato; odore: netto, gradevole, caratteristico;
sapore: tenue, asciutto, armonico; gradazione alcoolica minima complessiva:
11,5; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16
per mille. La denominazione di origine controllata
G. di T. può
essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o
vini che rispondono alle condizioni previste per il
G. di T. e preparato
in stabilimenti siti nella provincia di Avellino.