L'organo cui è demandato l'esercizio della funzione giurisdizionale.
Nell'ordinamento italiano, in relazione all'indole e all'ampiezza della
giurisdizione, i
g. si distinguono in
ordinari e
speciali.
Nelle materie civili, sono
g. ordinari il Conciliatore, il Pretore, il
Tribunale, la Corte di appello, la Corte di cassazione. Sono
g. penali
ordinari il Pretore, il Tribunale, il Tribunale dei minorenni, la Corte di
assise, la Corte di appello, la Corte di assise d'appello, la Corte di
cassazione, nonché il
G. istruttore, la Sezione istruttoria presso
la corte di appello e il
G. di sorveglianza. Sono
g. penali
speciali, prescindendo dai Tribunali militari di guerra, l'Intendente di
finanza, il Comandante di porto capo di circondario, il Tribunale militare
territoriale, il Tribunale militare di bordo, il Tribunale supremo militare e la
Corte costituzionale (con giurisdizione limitata alle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica e i Ministri); nonostante che, eccezion fatta per i
Tribunali militari e per la Corte costituzionale, l'articolo 102 della
Costituzione prescriva che "non possono essere istituiti
g. straordinari
o
g. speciali", e che la VI disposizione transitoria disponga nel suo
primo comma che "entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti". Un'altra distinzione che solitamente si pone è quella tra
g. monocratici e
g. collegiali, secondo che l'organo giudicante
sia formato da una sola persona fisica o da più persone fisiche. Alcuni
g. infine hanno funzioni speciali:
G. istruttore civile e penale
(V. ISTRUZIONE);
G. delegato
(V. FALLIMENTO);
G. costituzionale
(V. CORTE COSTITUZIONALE);
G. popolare
(V. CORTE D'ASSISE). • St. - Magistrati che,
presso gli antichi Ebrei, governavano una o più tribù in tempo di
pace e le capitanavano in guerra. Non avevano stipendio fisso e dovevano vivere
con i tributi e i regali che venivano loro offerti. La loro autorità era
di origine religiosa piuttosto che politica e il loro compito fondamentale era
quello di mantenere saldo il vincolo di fede della popolazione, dal momento che
si credeva che un regresso della pratica religiosa avrebbe gravemente
compromesso le sorti e la sicurezza dello Stato. Non essendo fissato alcun
limite al numero dei fedeli sottoposti, nella medesima comunità poteva
operare anche più di un
g.