Stats Tweet

Giùdice.

L'organo cui è demandato l'esercizio della funzione giurisdizionale. Nell'ordinamento italiano, in relazione all'indole e all'ampiezza della giurisdizione, i g. si distinguono in ordinari e speciali. Nelle materie civili, sono g. ordinari il Conciliatore, il Pretore, il Tribunale, la Corte di appello, la Corte di cassazione. Sono g. penali ordinari il Pretore, il Tribunale, il Tribunale dei minorenni, la Corte di assise, la Corte di appello, la Corte di assise d'appello, la Corte di cassazione, nonché il G. istruttore, la Sezione istruttoria presso la corte di appello e il G. di sorveglianza. Sono g. penali speciali, prescindendo dai Tribunali militari di guerra, l'Intendente di finanza, il Comandante di porto capo di circondario, il Tribunale militare territoriale, il Tribunale militare di bordo, il Tribunale supremo militare e la Corte costituzionale (con giurisdizione limitata alle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri); nonostante che, eccezion fatta per i Tribunali militari e per la Corte costituzionale, l'articolo 102 della Costituzione prescriva che "non possono essere istituiti g. straordinari o g. speciali", e che la VI disposizione transitoria disponga nel suo primo comma che "entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti". Un'altra distinzione che solitamente si pone è quella tra g. monocratici e g. collegiali, secondo che l'organo giudicante sia formato da una sola persona fisica o da più persone fisiche. Alcuni g. infine hanno funzioni speciali: G. istruttore civile e penale (V. ISTRUZIONE); G. delegato (V. FALLIMENTO); G. costituzionale (V. CORTE COSTITUZIONALE); G. popolare (V. CORTE D'ASSISE). • St. - Magistrati che, presso gli antichi Ebrei, governavano una o più tribù in tempo di pace e le capitanavano in guerra. Non avevano stipendio fisso e dovevano vivere con i tributi e i regali che venivano loro offerti. La loro autorità era di origine religiosa piuttosto che politica e il loro compito fondamentale era quello di mantenere saldo il vincolo di fede della popolazione, dal momento che si credeva che un regresso della pratica religiosa avrebbe gravemente compromesso le sorti e la sicurezza dello Stato. Non essendo fissato alcun limite al numero dei fedeli sottoposti, nella medesima comunità poteva operare anche più di un g.