(dall'inglese
jury). Giuria. Nei delitti di ingiuria e di diffamazione,
quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona
offesa o l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza
irrevocabile, deferire ad un
g. d'onore il giudizio sulla verità
del fatto medesimo. In tal caso la querela si considera tacitamente rinunciata o
rimessa. La nomina del
g. può essere fatta dal presidente del
tribunale competente per il giudizio di primo grado o d'appello. Può
anche essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali,
scegliendoli fra le persone inscritte in appositi albi formati dalle stesse
associazioni e approvati dal presidente del tribunale. Il
g. d'onore, che
si compone di uno o più membri in numero dispari, deve pronunciare il
verdetto nel termine di tre mesi, prorogabile per gravi motivi, dal giorno
dell'accettazione. Le sedute del
g. non sono pubbliche e i suoi
componenti sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti
da essi compiuti, salvo che per il verdetto.