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Giurì.

(dall'inglese jury). Giuria. Nei delitti di ingiuria e di diffamazione, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa o l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un g. d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. In tal caso la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. La nomina del g. può essere fatta dal presidente del tribunale competente per il giudizio di primo grado o d'appello. Può anche essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali, scegliendoli fra le persone inscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale. Il g. d'onore, che si compone di uno o più membri in numero dispari, deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi, prorogabile per gravi motivi, dal giorno dell'accettazione. Le sedute del g. non sono pubbliche e i suoi componenti sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti da essi compiuti, salvo che per il verdetto.