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Giurato.

Così detto dal giuramento con il quale si obbliga al retto adempimento del proprio ufficio, il g. appartiene a categorie elencate dalla legge, in possesso di speciali requisiti culturali e morali, chiamato a giudicare, in causa criminale, della colpevolezza o meno dell'accusato e quindi a cooperare all'amministrazione della giustizia penale. La caratteristica del corpo dei g. è d'essere composto di elementi provenienti da ogni classe di cittadini. L'istituzione dei g. è di origine inglese, adottata dall'Assemblea costituente francese, e, in seguito, diffusa in Europa. I g. fanno parte del collegio giudicante, ma senza il potere giuridico di dare la sentenza né di infliggere la pena. Essi possono soltanto pronunciarsi sull'esistenza del fatto e sulla colpevolezza dell'accusato.