Così detto dal giuramento con il quale si obbliga al retto adempimento
del proprio ufficio, il
g. appartiene a categorie elencate dalla legge,
in possesso di speciali requisiti culturali e morali, chiamato a giudicare, in
causa criminale, della colpevolezza o meno dell'accusato e quindi a cooperare
all'amministrazione della giustizia penale. La caratteristica del corpo dei
g. è d'essere composto di elementi provenienti da ogni classe di
cittadini. L'istituzione dei
g. è di origine inglese, adottata
dall'Assemblea costituente francese, e, in seguito, diffusa in Europa. I
g. fanno parte del collegio giudicante, ma senza il potere giuridico di
dare la sentenza né di infliggere la pena. Essi possono soltanto
pronunciarsi sull'esistenza del fatto e sulla colpevolezza dell'accusato.