Affermazione di verità (
g. assertorio) o promessa solenne (
g.
promissorio) effettuata sotto la testimonianza della divinità. Dato
il carattere delicato della promessa il
g. promissorio non può
essere emesso da minorenni o atei. In caso di spergiuro varie sono le sanzioni,
che vanno da quelle religiose (nel
g. promissorio) a quelle giuridiche
(nel
g. assertorio). Gli appartenenti alle varie religioni giurano sui
testi sacri: i cristiani sul Vangelo, gli ebrei sul Pentateuco, i musulmani sul
Corano. Nelle legislazioni primitive il
g. serviva a convalidare atti e
negozi giuridici, poiché religione e diritto non erano nettamente
contrapposti, ma spesso si compenetravano a vicenda (civiltà egiziana,
babilonese, ebraica). Nelle
polis greche era imposto ai cittadini per
garantire il rispetto della legge e delle istituzioni. In materia processuale il
g. costituiva la soluzione di ogni lite. Tale carattere venne mantenuto
nel diritto romano (
iusiurandum); in campo processuale si distinsero: il
g. volontario, che non richiedeva la presenza del magistrato ed era
deferito dall'attore al convenuto e viceversa, su ogni oggetto della
controversia; il
g. necessario: con la mancata prestazione da parte del
convenuto si considerava fondata la pretesa dell'attore; il
g.
promissorio e
confirmatorio, per costituire e confermare le
obbligazioni; il
g. estimatorio, per la valutazione dell'entità
della lite riguardo alla condanna. Il Medioevo vede la vasta diffusione di
questa formula sacramentale punto di incontro della spiritualità
cristiana e del lealismo germanico; Franchi e Longobardi lo applicarono in
materia penale e civile. Il diritto comune si rifà al diritto romano,
mentre il
g. confirmatorio trova seguito nel diritto canonico.
L'illuminismo giuridico del XVIII sec., imbevuto di antistoricismo e di ricerca
razionale della verità, limita l'applicazione di questo istituto a casi
particolari. Negli ordinamenti attuali ha valore di prova solo qualora siano
stati esperiti negativamente tutti gli altri mezzi processuali. Il
g.
civile come mezzo di prova costituenda è di due specie:
g.
decisorio, deferito da una parte all'altra per farne dipendere la soluzione
della causa;
g. suppletorio, è quello deferito dal giudice a una
delle due parti per decidere la causa; quando la domanda o le eccezioni non
siano pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova; ovvero quello
che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se
non si può accertarlo altrimenti, come nel caso di cosa smarrita (
g.
estimatorio). Riguardo all'efficacia, qualora una parte abbia prestato
g., l'altra non è ammessa a provare il contrario, né a far
revocare la sentenza per
g. falso: può tuttavia richiedere il
risarcimento dei danni in caso di condanna penale per
falso g. Riguardo
all'oggetto non può essere deferito per i diritti indisponibili,
né sopra un fatto illecito, o sopra un contratto, che richiederebbe forma
scritta, né contro atti sottoscritti da pubblici ufficiali. La parte a
cui viene deferito il
g. può riferirlo all'altra, purché i
fatti siano comuni. Nel processo penale il
g. conserva il carattere
solenne originario essendo obbligatorio per testimoni, periti, interpreti, come
attestazione di dire la verità, tale funzione può essere richiesta
nel processo civile. Chi presta
g. deve restare in piedi a capo scoperto
davanti all'autorità che lo richiede, deve rispondere "lo giuro" dopo
aver ascoltato la formula prevista. Il
falso g. della parte è
punito fino ad un massimo di tre anni; per i testimoni e i periti il reato
è di testimonianza e perizia infedele. Il
g. con formula speciale
deve essere prestato dai funzionari statali, che si impegnano a seguire i
principi fondamentali dell'ordinamento; dai componenti della Camera e del Senato
all'atto dell'assunzione della carica, dai soldati di truppa, sottufficiali e
ufficiali.