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Giunta.

Commissione, organo collegiale incaricato di esercitare una funzione consultiva o deliberativa su alcune determinate specifiche materie. ║ G. comunale o municipale: organo dell'amministrazione comunale. Presieduta dal sindaco, ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio comunale e di sostituirsi ad esso nei casi di urgenza. È composto, oltre che dal sindaco, da un numero variabile (da 2 a 14) di membri, secondo la popolazione del comune. Sono previsti membri supplenti. ║ G. provinciale: già Deputazione provinciale, è organo permanente dell'amministrazione provinciale. Ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio provinciale. È composta del presidente della provincia, che la presiede, e di assessori effettivi (da 2 a 8) e di 2 assessori supplenti. ║ G. provinciale amministrativa: organo dell'amministrazione locale dello Stato. Esercita funzioni di controllo sulle deliberazioni dei comuni, delle province, dei consorzi comunali e provinciali, nonché funzioni di giurisdizione speciale amministrativa sopra determinati atti delle stesse amministrazioni. In sede amministrativa (o tutoria), si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede; dell'ispettore provinciale (viceprefetto-ispettore); dell'intendente di finanza; di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal prefetto; del ragioniere capo della prefettura; di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica. Per la validità delle deliberazioni, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri. In sede giurisdizionale, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede: di due consiglieri di prefettura e dei due membri più anziani fra quelli eletti dal Consiglio Provinciale. ║ G. regionale: organo esecutivo delle leggi e deliberazioni del Consiglio regionale. Provvede inoltre: ad amministrare il patrimonio della regione, a predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, a deliberare per alcune materie meno importanti ad essa riservate; in caso d'urgenza, può assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio. Si compone, oltre che del presidente della regione, che la presiede, di un numero variabile (da 6 a 12) di assessori effettivi e supplenti (da 2 a 4), secondo la popolazione della regione.