Commissione, organo collegiale incaricato di esercitare una funzione consultiva
o deliberativa su alcune determinate specifiche materie. ║
G.
comunale o
municipale: organo dell'amministrazione comunale.
Presieduta dal sindaco, ha il compito di dare esecuzione alle delibere del
Consiglio comunale e di sostituirsi ad esso nei casi di urgenza. È
composto, oltre che dal sindaco, da un numero variabile (da 2 a 14) di membri,
secondo la popolazione del comune. Sono previsti membri supplenti. ║
G.
provinciale: già Deputazione provinciale, è organo permanente
dell'amministrazione provinciale. Ha il compito di dare esecuzione alle delibere
del Consiglio provinciale. È composta del presidente della provincia, che
la presiede, e di assessori effettivi (da 2 a 8) e di 2 assessori supplenti.
║
G. provinciale amministrativa: organo dell'amministrazione locale
dello Stato. Esercita funzioni di controllo sulle deliberazioni dei comuni,
delle province, dei consorzi comunali e provinciali, nonché funzioni di
giurisdizione speciale amministrativa sopra determinati atti delle stesse
amministrazioni. In sede amministrativa (o tutoria), si compone del prefetto o
di chi ne fa le veci, che la presiede; dell'ispettore provinciale
(viceprefetto-ispettore); dell'intendente di finanza; di due consiglieri di
prefettura, designati al principio di ogni anno dal prefetto; del ragioniere
capo della prefettura; di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti fra
persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica. Per la
validità delle deliberazioni, in sede amministrativa, è
sufficiente l'intervento di cinque membri. In sede giurisdizionale, si compone
del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede: di due consiglieri di
prefettura e dei due membri più anziani fra quelli eletti dal Consiglio
Provinciale. ║
G. regionale: organo esecutivo delle leggi e
deliberazioni del Consiglio regionale. Provvede inoltre: ad amministrare il
patrimonio della regione, a predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, a
deliberare per alcune materie meno importanti ad essa riservate; in caso
d'urgenza, può assumere provvedimenti amministrativi di competenza del
Consiglio. Si compone, oltre che del presidente della regione, che la presiede,
di un numero variabile (da 6 a 12) di assessori effettivi e supplenti (da 2 a
4), secondo la popolazione della regione.