Stats Tweet

Gioco e scommessa.

Contratti aleatori o di sorte mediante i quali le parti si obbligano a dare qualcosa. Nel gioco, in favore di quella tra loro che vincerà; nella scommessa, a quella fra le parti la cui affermazione intorno ad un fatto incerto o la cui opinione intorno ad un argomento disputato risulterà vera o esatta. Questi contratti di norma non sono tutelati dalla legge; nel codice civile infatti è detto: "Non compete azione per pagamento di un debito di gioco o di scommessa anche se si tratta di gioco o di scommessa non proibiti". La legge ammette tuttavia che il perdente non possa chiedere in restituzione quanto abbia spontaneamente pagato, dopo l'esito di un gioco o di una scommessa in cui non vi sia alcuna frode. Pieno è invece l'effetto giuridico riconosciuto alle obbligazioni derivanti da giochi o da scommesse che abbiano uno scopo socialmente utile (maneggio delle armi, corse di ogni specie, competizioni sportive, lotterie legalmente autorizzate).