Contratti aleatori o di sorte mediante i quali le parti si obbligano a dare
qualcosa. Nel gioco, in favore di quella tra loro che vincerà; nella
scommessa, a quella fra le parti la cui affermazione intorno ad un fatto incerto
o la cui opinione intorno ad un argomento disputato risulterà vera o
esatta. Questi contratti di norma non sono tutelati dalla legge; nel codice
civile infatti è detto: "Non compete azione per pagamento di un debito di
gioco o di scommessa anche se si tratta di gioco o di scommessa non proibiti".
La legge ammette tuttavia che il perdente non possa chiedere in restituzione
quanto abbia spontaneamente pagato, dopo l'esito di un gioco o di una scommessa
in cui non vi sia alcuna frode. Pieno è invece l'effetto giuridico
riconosciuto alle obbligazioni derivanti da giochi o da scommesse che abbiano
uno scopo socialmente utile (maneggio delle armi, corse di ogni specie,
competizioni sportive, lotterie legalmente autorizzate).