Nel diritto medievale il giudizio di giattanza (o di diffamazione o
provocatorio) è il pezzo processuale concesso al cittadino per la tutela
delle offese lesive della sua onorabilità. Colui contro il quale si
addensavano sospetti ed indizi, prima ancora che un'accusa fosse stata
formulata, poteva fugare ogni sospetto sottoponendosi spontaneamente al
giuramento e alle ordalie. Ad analogo procedimento (purgatio), la Chiesa
permetteva che si sottoponessero gli ecclesiastici che erano stati oggetto di
diffamazione. La giurisprudenza medievale estese gradualmente questo mezzo di
tutela contro la diffamazione a tutte quelle ipotesi in cui le millanterie di
una persona mettessero seriamente in pericolo la sicurezza dei diritti di
un'altra. Nei codici moderni questa azione provocatoria non è del tutto
svanita.