Stats Tweet

Giattanza, Giudizio di.

Nel diritto medievale il giudizio di giattanza (o di diffamazione o provocatorio) è il pezzo processuale concesso al cittadino per la tutela delle offese lesive della sua onorabilità. Colui contro il quale si addensavano sospetti ed indizi, prima ancora che un'accusa fosse stata formulata, poteva fugare ogni sospetto sottoponendosi spontaneamente al giuramento e alle ordalie. Ad analogo procedimento (purgatio), la Chiesa permetteva che si sottoponessero gli ecclesiastici che erano stati oggetto di diffamazione. La giurisprudenza medievale estese gradualmente questo mezzo di tutela contro la diffamazione a tutte quelle ipotesi in cui le millanterie di una persona mettessero seriamente in pericolo la sicurezza dei diritti di un'altra. Nei codici moderni questa azione provocatoria non è del tutto svanita.