Amministrazione, privata o pubblica. ║ L'attività di chi, di
propria iniziativa, senza mandato dell'interessato, tratta affari o comunque
cura interessi d'altra persona. ● Dir. - La
g. assume rilevanza
giuridica solo quando costituisca l'oggetto o la fonte di rapporti giuridici fra
più soggetti. Così la
g. di affari come l'esercizio di
attività, da parte dello stesso soggetto interessato, costituisce un
fatto meramente economico, che diventa giuridico non appena, secondo un
contratto o fuori da un contratto, la
g. di affari venga esercitata da un
soggetto diverso da quello interessato. La
g. di affari, economicamente
più complessa e più rilevante, si ha nell'esercizio della impresa;
diventa giuridicamente rilevante nell'affitto, dove appunto il locatore
trasferisce i poteri di
g. della cosa produttiva all'affittuario, il
quale è tenuto a curare la
g. in conformità della
destinazione economica della cosa o dell'interesse della produzione e può
essere dichiarato inadempiente se non destina al servizio della cosa i mezzi
necessari per la
g. di essa.