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Gestione.

Amministrazione, privata o pubblica. ║ L'attività di chi, di propria iniziativa, senza mandato dell'interessato, tratta affari o comunque cura interessi d'altra persona. ● Dir. - La g. assume rilevanza giuridica solo quando costituisca l'oggetto o la fonte di rapporti giuridici fra più soggetti. Così la g. di affari come l'esercizio di attività, da parte dello stesso soggetto interessato, costituisce un fatto meramente economico, che diventa giuridico non appena, secondo un contratto o fuori da un contratto, la g. di affari venga esercitata da un soggetto diverso da quello interessato. La g. di affari, economicamente più complessa e più rilevante, si ha nell'esercizio della impresa; diventa giuridicamente rilevante nell'affitto, dove appunto il locatore trasferisce i poteri di g. della cosa produttiva all'affittuario, il quale è tenuto a curare la g. in conformità della destinazione economica della cosa o dell'interesse della produzione e può essere dichiarato inadempiente se non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la g. di essa.