Giornale mediante il quale si attua nella Repubblica italiana il principio della
pubblicazione delle leggi e degli altri atti di governo. La pubblicazione delle
leggi consiste nell'apposizione del visto ministeriale e del sigillo dello
Stato, nell'inserzione della legge nella "Raccolta ufficiale delle leggi e
decreti" e nella stampa sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica". La
pubblicazione deve avvenire subito dopo la promulgazione. Dal momento in cui
essa è stata compiuta si calcolano 15 giorni, dopo i quali le leggi,
salvo diversa statuizione, entrano in vigore con obbligatorietà generale.
La Gazzetta esce tutti i giorni meno i festivi, a cura del ministero della
Giustizia, ed è pubblicata dalla Libreria dello Stato. Si compone di due
parti. Nella prima si pubblicano le leggi, i decreti del presidente della
Repubblica, i più importanti decreti ministeriali e le circolari; nella
seconda (foglio delle inserzioni), gli avvisi commerciali giudiziari delle
pubbliche amministrazioni, per i quali tale pubblicazione sia prescritta per
legge. Con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale la Gazzetta pubblica
le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali rimettono alla Corte le
questioni di "legittimità costituzionale" degli atti legislativi, e i
ricorsi mediante i quali lo Stato o le Regioni impugnano rispettivamente gli
atti legislativi regionali o statali. La Gazzetta pubblica inoltre i dispositivi
delle decisioni che dichiarano "l'illegittimità costituzionale" e
dà notizia sommaria delle pronunce che respingono le ordinanze di cui
sopra o i ricorsi.