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Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Giornale mediante il quale si attua nella Repubblica italiana il principio della pubblicazione delle leggi e degli altri atti di governo. La pubblicazione delle leggi consiste nell'apposizione del visto ministeriale e del sigillo dello Stato, nell'inserzione della legge nella "Raccolta ufficiale delle leggi e decreti" e nella stampa sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica". La pubblicazione deve avvenire subito dopo la promulgazione. Dal momento in cui essa è stata compiuta si calcolano 15 giorni, dopo i quali le leggi, salvo diversa statuizione, entrano in vigore con obbligatorietà generale. La Gazzetta esce tutti i giorni meno i festivi, a cura del ministero della Giustizia, ed è pubblicata dalla Libreria dello Stato. Si compone di due parti. Nella prima si pubblicano le leggi, i decreti del presidente della Repubblica, i più importanti decreti ministeriali e le circolari; nella seconda (foglio delle inserzioni), gli avvisi commerciali giudiziari delle pubbliche amministrazioni, per i quali tale pubblicazione sia prescritta per legge. Con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale la Gazzetta pubblica le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali rimettono alla Corte le questioni di "legittimità costituzionale" degli atti legislativi, e i ricorsi mediante i quali lo Stato o le Regioni impugnano rispettivamente gli atti legislativi regionali o statali. La Gazzetta pubblica inoltre i dispositivi delle decisioni che dichiarano "l'illegittimità costituzionale" e dà notizia sommaria delle pronunce che respingono le ordinanze di cui sopra o i ricorsi.