Stats Tweet

Gara.

Sforzo che più contendenti fanno per superarsi l'un l'altro e conseguire un primato, un premio, o anche per una soddisfazione morale. ║ A g., specialmente nella frase fare a g.: competere per avere la superiorità, per riuscire meglio degli altri. ║ Competizione fra individui e squadre praticanti una stessa attività sportiva, che cercano di superarsi a vicenda. ║ Fuori g.: di atleta che, pur partecipando a una competizione sportiva, non viene considerato nell'ordine d'arrivo o nella classifica. ● Geol. - Formazione rocciosa a forma di fungo. Ne sorgono numerose nell'hammada, il deserto di roccia nuda situato nella regione orientale del Sahara, nel vasto territorio che confina con la Libia, il Ciad e il Sudan. Sono dovute all'erosione del vento e possono assumere, oltre a quello tipico del fungo, l'aspetto di pilastri, di torrioni o di piramidi rovesciate. Esse offrono ai Tebu, la popolazione di nomadi neri che abitano questa regione, un po' di riparo dal sole cocente. Inoltre le g. servono anche come punto di riferimento nell'hammada, questa uniforme distesa di roccia rossastra, alle carovane che trasportano il sale. All'ombra delle g. i nomadi del deserto rizzano spesso le loro povere tende. ● Dir. - G. di velocità: il codice della strada vieta sulle strade ed aree pubbliche le g. di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le g. di velocità sono subordinate. Per le g. di velocità con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti delle Province nel cui territorio le g. di velocità medesime debbono aver luogo. Per le g. di velocità l'autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda Autonoma delle Strade Statali (ANAS) assistito da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia se si tratti di g. di velocità automobilistica e della Federazione Motociclistica Italiana se si tratti di g. di velocità motociclistica, ed al nulla osta del ministro per i Lavori pubblici. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione civile. L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la g. di velocità. Può essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del ministero per i lavori pubblici quando, anziché di g. di velocità, si tratti di g. di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri all'ora. Per le g. di velocità velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al questore, il quale può modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi d'incolumità pubblica. Il codice della strada punisce con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite; se si tratta di g. di velocità con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena è dell'arresto o dell'ammenda; chiunque viola il divieto di transito è punito con l'ammenda.