Sforzo che più contendenti fanno per superarsi l'un l'altro e conseguire
un primato, un premio, o anche per una soddisfazione morale. ║
A
g., specialmente nella frase
fare a g.: competere per avere la
superiorità, per riuscire meglio degli altri. ║ Competizione fra
individui e squadre praticanti una stessa attività sportiva, che cercano
di superarsi a vicenda. ║
Fuori g.: di atleta che, pur partecipando
a una competizione sportiva, non viene considerato nell'ordine d'arrivo o nella
classifica. ● Geol. - Formazione rocciosa a forma di fungo. Ne sorgono
numerose nell'
hammada, il deserto di roccia nuda situato nella regione
orientale del Sahara, nel vasto territorio che confina con la Libia, il Ciad e
il Sudan. Sono dovute all'erosione del vento e possono assumere, oltre a quello
tipico del fungo, l'aspetto di pilastri, di torrioni o di piramidi rovesciate.
Esse offrono ai Tebu, la popolazione di nomadi neri che abitano questa regione,
un po' di riparo dal sole cocente. Inoltre le
g. servono anche come punto
di riferimento nell'
hammada, questa uniforme distesa di roccia rossastra,
alle carovane che trasportano il sale. All'ombra delle
g. i nomadi del
deserto rizzano spesso le loro povere tende. ● Dir. -
G. di
velocità: il codice della strada vieta sulle strade ed aree pubbliche
le
g. di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salvo
speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore. In tali autorizzazioni sono
specificate le condizioni alle quali le
g. di velocità sono
subordinate. Per le
g. di velocità con autoveicoli, motoveicoli o
ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione i
Prefetti delle Province nel cui territorio le
g. di velocità
medesime debbono aver luogo. Per le
g. di velocità
l'autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da
parte di un tecnico dell'Azienda Autonoma delle Strade Statali (ANAS) assistito
da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia se si tratti di
g. di
velocità automobilistica e della Federazione Motociclistica Italiana se
si tratti di
g. di velocità motociclistica, ed al nulla osta del
ministro per i Lavori pubblici. Quando il percorso interessi linee ferroviarie
od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un
rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione civile. L'autorizzazione
deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data
fissata per la
g. di velocità. Può essere omesso il
collaudo del percorso ed il nulla osta del ministero per i lavori pubblici
quando, anziché di
g. di velocità, si tratti di
g.
di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media
eccedente i cinquanta chilometri all'ora. Per le
g. di velocità
velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori
sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al questore, il quale può
modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi d'incolumità pubblica.
Il codice della strada punisce con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda
chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione
ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite; se si tratta di
g.
di velocità con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena è
dell'arresto o dell'ammenda; chiunque viola il divieto di transito è
punito con l'ammenda.