Funzionario dell'antica magistratura collegiale spartana (propriamente
"soprintendente, sorvegliante"). Questo particolare tipo di magistratura
presente, oltre che a Sparta, anche in altri Stati dorici, era composta da
cinque membri, eletti annualmente, quali rappresentanti delle cinque
tribù e circoscrizioni territoriali in cui era diviso il territorio di
Sparta: Mesoa, Cinosura, Limne, Pitane, Amicle. Gli
e. erano eletti
all'equinozio di autunno dai cittadini riuniti in assemblea, ed erano tenuti a
rendere conto del proprio operato ai loro successori. La tradizione attribuiva
l'istituzione degli
e. a Licurgo, una mitica figura alla quale gli
Spartani attribuivano i loro più antichi ordinamenti politici e
religiosi. Presumibilmente, all'inizio, il potere degli
e. era piuttosto
limitato, ma andò sempre più aumentando sino a fare di essi i veri
capi dello Stato. La struttura del Governo spartano si componeva infatti
dell'assemblea del popolo, di due re e degli
e. I re, che in guerra
detenevano il potere disciplinare, nell'ambito dell'amministrazione civile
avevano solo prerogative onorifiche e un'influenza puramente personale.
L'assemblea veniva convocata solo una volta al mese e aveva carattere
prevalentemente consultivo. Pertanto, pressoché tutto il potere politico
era esercitato dagli
e. Essi convocavano l'assemblea dei cittadini,
avevano la giurisdizione nelle cause civili e in parte in quelle penali,
costringevano i funzionari al rendiconto e li sospendevano, avevano in mano
l'amministrazione e possedevano tutta una serie di altre prerogative,
così da concentrare di fatto nelle loro mani il supremo potere politico.