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èforo.

Funzionario dell'antica magistratura collegiale spartana (propriamente "soprintendente, sorvegliante"). Questo particolare tipo di magistratura presente, oltre che a Sparta, anche in altri Stati dorici, era composta da cinque membri, eletti annualmente, quali rappresentanti delle cinque tribù e circoscrizioni territoriali in cui era diviso il territorio di Sparta: Mesoa, Cinosura, Limne, Pitane, Amicle. Gli e. erano eletti all'equinozio di autunno dai cittadini riuniti in assemblea, ed erano tenuti a rendere conto del proprio operato ai loro successori. La tradizione attribuiva l'istituzione degli e. a Licurgo, una mitica figura alla quale gli Spartani attribuivano i loro più antichi ordinamenti politici e religiosi. Presumibilmente, all'inizio, il potere degli e. era piuttosto limitato, ma andò sempre più aumentando sino a fare di essi i veri capi dello Stato. La struttura del Governo spartano si componeva infatti dell'assemblea del popolo, di due re e degli e. I re, che in guerra detenevano il potere disciplinare, nell'ambito dell'amministrazione civile avevano solo prerogative onorifiche e un'influenza puramente personale. L'assemblea veniva convocata solo una volta al mese e aveva carattere prevalentemente consultivo. Pertanto, pressoché tutto il potere politico era esercitato dagli e. Essi convocavano l'assemblea dei cittadini, avevano la giurisdizione nelle cause civili e in parte in quelle penali, costringevano i funzionari al rendiconto e li sospendevano, avevano in mano l'amministrazione e possedevano tutta una serie di altre prerogative, così da concentrare di fatto nelle loro mani il supremo potere politico.