Dir. internaz. - Condizione giuridica della sede di una missione diplomatica
estera, derivante dall'obbligo dello Stato ospitante di assicurare
l'inviolabilità. Tale obbligo consta, in senso passivo, nell'astensione
di tutta una serie di atti d'autorità nell'edificio in cui ha sede la
missione diplomatica: perquisizioni, pignoramenti, sequestri, arresti, ecc. In
senso attivo, l'obbligo impone allo Stato ospitante di prendere tutte le misure
necessarie per garantire la sicurezza della missione estera. Queste garanzie non
implicano che l'agente diplomatico sia sottratto alla legge dello Stato che lo
ospita, così come la missione estera è tenuta a consegnare alle
autorità locali l'autore di un reato che si sia rifugiato nella sede
diplomatica. La
e. si estende anche alle navi da guerra che entrano nelle
acque territoriali di uno Stato estero in tempo di pace.