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Extraterritorialità.

Dir. internaz. - Condizione giuridica della sede di una missione diplomatica estera, derivante dall'obbligo dello Stato ospitante di assicurare l'inviolabilità. Tale obbligo consta, in senso passivo, nell'astensione di tutta una serie di atti d'autorità nell'edificio in cui ha sede la missione diplomatica: perquisizioni, pignoramenti, sequestri, arresti, ecc. In senso attivo, l'obbligo impone allo Stato ospitante di prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della missione estera. Queste garanzie non implicano che l'agente diplomatico sia sottratto alla legge dello Stato che lo ospita, così come la missione estera è tenuta a consegnare alle autorità locali l'autore di un reato che si sia rifugiato nella sede diplomatica. La e. si estende anche alle navi da guerra che entrano nelle acque territoriali di uno Stato estero in tempo di pace.