Dir. - Si parla di
e. quando la persona cui sia stato trasferito un
diritto reale lo perda in tutto o in parte in forza del diritto preesistente di
un terzo. In vista di questa eventualità la legge addossa all'alienante
una speciale garanzia, detta appunto garanzia per l'
e., in conseguenza
della quale l'alienante, in caso di
e. totale, è tenuto a
risarcire il danno all'acquirente e a rimborsargli il prezzo, le spese e il
valore dei frutti restituiti al terzo; mentre nel caso di
e. parziale
viene riconosciuto all'acquirente il diritto ad ottenere la risoluzione del
contratto, ovvero una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.