Termine con cui si indica la morte procurata con libero intervento, allo scopo
di abbreviare sofferenze intollerabili. ● Med. - Dall'angolo prospettico
della deontologia medica, essendo il fine della medicina quello di conservare il
più a lungo possibile la vita umana e opporsi alla morte, l'omicidio
liberatore dalle sofferenze non può ammettersi, come essenzialmente
opposto al suddetto fine; inoltre, non può aversi l'assoluta certezza
dell'inguaribilità del male. ● Dir. - Sotto l'aspetto
criminologico, il problema assume diversi aspetti, e conduce a conclusioni
nettamente negative rispetto alla pratica dell'
e. e ad una possibile sua
legalizzazione. In quasi tutte le legislazioni, sia la partecipazione al
suicidio, sia l'omicidio del consenziente, sono ritenuti punibili, pur con
attenuazione di pena in riguardo ai motivi determinanti. ● Psicol. -
All'esame psicologico il più delle volte non può considerarsi
altruistico il fine dell'
e., considerato nell'apparente desiderio pietoso
d'interrompere le intollerabili sofferenze del paziente; a un esame più
profondo, il movente appare originato dal raffinato egoismo di non voler essere
partecipe della sofferenza altrui, o volersi liberare dal peso di una penosa
assistenza. ● Rel. - Per la morale cristiana, l'
e. è
inaccettabile, in quanto viola la legge del quinto comandamento:
non
uccidere.