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Estrògeno.

Med. - Ormone sessuale femminile di natura steroidea a 18 atomi di carbonio e comprendente l'estradiolo, l'estrolio e l'estrone. Nella femmina gli e. determinano la comparsa e il successivo mantenimento dei caratteri sessuali primari e secondari, mentre negli animali influenzano il comportamento sessuale creando le condizioni favorevoli all'accoppiamento (estro). L'attività degli e. muta nelle varie fasi del ciclo mestruale, determinando modificazioni nella morfologia e nella funzionalità degli organi sessuali e della mammella; la comparsa della mestruazione è dovuta alla caduta fisiologica dell'attività estrogenica alla fine del ciclo. Cure farmacologiche, mediante iniezioni o per via orale, a base di e. naturali o sintetici vengono adottate per regolare il ciclo mestruale o alleviare i disturbi della menopausa, influendo positivamente sulle alterazioni dell'umore che, di solito, accompagnano nella donna questo periodo della vita. Inoltre, la somministrazione di e. ha effetti benefici nei ritardi dello sviluppo sessuale delle adolescenti. Infatti, attentamente dosati, essi favoriscono le opportune modifiche dell'apparato genitale, determinando la comparsa del ciclo mestruale e influiscono positivamente anche sullo sviluppo scheletrico, muscolare e sul sistema nervoso. Gli e. vengono anche utilizzati come contraccettivi e nella terapia di alcune forme tumorali a carico della prostata o della mammella. ● Dir. - Agli effetti della l. 3 febbraio 1961 n. 4, è vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, di sostanze e., naturali o di sintesi, impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate, siano destinate all'alimentazione dell'uomo. è fatto inoltre divieto di vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo, carni, latte o derivati destinati all'alimentazione dell'uomo, provenienti da animali ai quali siano state somministrate, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, sostanze e. naturali e di sintesi. Tale divieto si estende anche al pollame ed agli altri animali da cortile venduti o distribuiti vivi per il consumo. è altresì vietata l'importazione degli animali trattati con e., delle loro carni e altri loro prodotti.