Med. - Ormone sessuale femminile di natura steroidea a 18 atomi di carbonio e
comprendente l'estradiolo, l'estrolio e l'estrone. Nella femmina gli
e.
determinano la comparsa e il successivo mantenimento dei caratteri sessuali
primari e secondari, mentre negli animali influenzano il comportamento sessuale
creando le condizioni favorevoli all'accoppiamento (estro). L'attività
degli
e. muta nelle varie fasi del ciclo mestruale, determinando
modificazioni nella morfologia e nella funzionalità degli organi sessuali
e della mammella; la comparsa della mestruazione è dovuta alla caduta
fisiologica dell'attività estrogenica alla fine del ciclo. Cure
farmacologiche, mediante iniezioni o per via orale, a base di
e. naturali
o sintetici vengono adottate per regolare il ciclo mestruale o alleviare i
disturbi della menopausa, influendo positivamente sulle alterazioni dell'umore
che, di solito, accompagnano nella donna questo periodo della vita. Inoltre, la
somministrazione di
e. ha effetti benefici nei ritardi dello sviluppo
sessuale delle adolescenti. Infatti, attentamente dosati, essi favoriscono le
opportune modifiche dell'apparato genitale, determinando la comparsa del ciclo
mestruale e influiscono positivamente anche sullo sviluppo scheletrico,
muscolare e sul sistema nervoso. Gli
e. vengono anche utilizzati come
contraccettivi e nella terapia di alcune forme tumorali a carico della prostata
o della mammella. ● Dir. - Agli effetti della l. 3 febbraio 1961 n. 4,
è vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via,
di sostanze
e., naturali o di sintesi, impiegate come fattori di crescita
o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate,
siano destinate all'alimentazione dell'uomo. è fatto inoltre divieto di
vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo, carni,
latte o derivati destinati all'alimentazione dell'uomo, provenienti da animali
ai quali siano state somministrate, sotto qualsiasi forma o per qualunque via,
sostanze
e. naturali e di sintesi. Tale divieto si estende anche al
pollame ed agli altri animali da cortile venduti o distribuiti vivi per il
consumo. è altresì vietata l'importazione degli animali trattati
con
e., delle loro carni e altri loro prodotti.