Stats Tweet

Estradizione.

Dir. internaz. - Forma di cooperazione internazionale, in campo penale, consistente nella consegna da parte di uno Stato a un altro Stato che ne abbia fatto richiesta, di un individuo contro il quale sia stata intentata, nel Paese richiedente, un'azione penale o pronunciata una sentenza di condanna. Dall'e. vera e propria, si distingue l'e. di transito, consistente nel passaggio attraverso il territorio di un Paese terzo della persona estradata. Come impegno internazionale, l'e. può essere prevista da uno specifico accordo concluso tra due Stati (trattato di e.) o da una convenzione internazionale, oppure attuata al di fuori di un obbligo specifico. Tra le numerose convenzioni internazionali in materia di e., frequenti, soprattutto in passato e riguardanti la repressione di reati specifici, si ricordano quella di Parigi del 1919, per la repressione della tratta delle bianche e quelle di Ginevra del 1922 e del 1929; la prima per la repressione della tratta delle donne e dei bambini, la seconda per la repressione del falso nummario o monetario. Fondamentali, per la legislazione italiana in materia di e., sono gli artt. 10 e 26 della Costituzione. Il primo dichiara che "non è ammessa l'e. dello straniero per reati politici", in quanto è garantito l'asilo politico, nel territorio italiano, allo straniero cui "sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana". Il secondo afferma che l'e. di un cittadino italiano "non può in alcun caso essere ammessa per reati politici". Per altri reati, commessi nel Paese richiedente, l'e. può essere consentita, "soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali". L'e. è regolata nella legislazione penale italiana da norme generali (artt. 10 e 13 del Codice penale; artt. 661, 662 e segg. del Codice di procedura penale) e da norme speciali, derivanti da trattati e convenzioni internazionali (la convenzione europea sull'e. è stata firmata a Parigi il 13.12.1957, mentre la convenzione firmata a L'Aia il 28.5.1970 e resa esecutiva in Italia con la legge 305 del 16.5.1977, sancisce la validità delle sentenze pronunciate all'e. Un nuovo trattato di e. tra Italia e Stati Uniti, firmato il 13.10.1983, è stato ratificato il 20.2.1984). Rimangono ferme le garanzie sancite dalla Costituzione, con particolare riferimento ai reati politici. Tra i reati politici non sono contemplati il genocidio, i delitti contro l'umanità, crimini di guerra; per questi reati, infatti, l'e. è sempre consentita. Sulla base di analoghe disposizioni costituzionali e legislative, negli anni recenti non è stata concessa l'e. per numerosi cittadini italiani, imputati di reati politici, rifugiatisi in Francia o in altri Paesi democratici, legati all'Italia da trattati di e. Richiedere o concedere l'e. è di competenza del ministro di Grazia e Giustizia; la decisione però è subordinata al parere favorevole della commissione istruttoria d'appello che tutela i diritti dei soggetti da estradare.