Dir. internaz. - Forma di cooperazione internazionale, in campo penale,
consistente nella consegna da parte di uno Stato a un altro Stato che ne abbia
fatto richiesta, di un individuo contro il quale sia stata intentata, nel Paese
richiedente, un'azione penale o pronunciata una sentenza di condanna.
Dall'
e. vera e propria, si distingue l'
e. di transito, consistente
nel passaggio attraverso il territorio di un Paese terzo della persona
estradata. Come impegno internazionale, l'
e. può essere prevista
da uno specifico accordo concluso tra due Stati (
trattato di e.) o da una
convenzione internazionale, oppure attuata al di fuori di un obbligo specifico.
Tra le numerose convenzioni internazionali in materia di
e., frequenti,
soprattutto in passato e riguardanti la repressione di reati specifici, si
ricordano quella di Parigi del 1919, per la repressione della tratta delle
bianche e quelle di Ginevra del 1922 e del 1929; la prima per la repressione
della tratta delle donne e dei bambini, la seconda per la repressione del falso
nummario o monetario. Fondamentali, per la legislazione italiana in materia di
e., sono gli artt. 10 e 26 della Costituzione. Il primo dichiara che "non
è ammessa l'
e. dello straniero per reati politici", in quanto
è garantito l'asilo politico, nel territorio italiano, allo straniero cui
"sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana". Il secondo afferma che
l'
e. di un cittadino italiano "non può in alcun caso essere
ammessa per reati politici". Per altri reati, commessi nel Paese richiedente,
l'
e. può essere consentita, "soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali". L'
e. è regolata nella
legislazione penale italiana da norme generali (artt. 10 e 13 del Codice penale;
artt. 661, 662 e segg. del Codice di procedura penale) e da norme speciali,
derivanti da trattati e convenzioni internazionali (la convenzione europea
sull'
e. è stata firmata a Parigi il 13.12.1957, mentre la
convenzione firmata a L'Aia il 28.5.1970 e resa esecutiva in Italia con la legge
305 del 16.5.1977, sancisce la validità delle sentenze pronunciate
all'
e. Un nuovo trattato di
e. tra Italia e Stati Uniti, firmato
il 13.10.1983, è stato ratificato il 20.2.1984). Rimangono ferme le
garanzie sancite dalla Costituzione, con particolare riferimento ai reati
politici. Tra i reati politici non sono contemplati il genocidio, i delitti
contro l'umanità, crimini di guerra; per questi reati, infatti,
l'
e. è sempre consentita. Sulla base di analoghe disposizioni
costituzionali e legislative, negli anni recenti non è stata concessa
l'
e. per numerosi cittadini italiani, imputati di reati politici,
rifugiatisi in Francia o in altri Paesi democratici, legati all'Italia da
trattati di
e. Richiedere o concedere l'
e. è di competenza
del ministro di Grazia e Giustizia; la decisione però è
subordinata al parere favorevole della commissione istruttoria d'appello che
tutela i diritti dei soggetti da estradare.