Atto ed effetto dell'estinguere e dell'estinguersi. ║ Annullamento;
cancellazione (
e. di un debito). ║ Cessazione; arresto (
e. delle
vibrazioni). ● Med. -
Fenomeno dell'e.: scomparsa dell'eruzione
cutanea scarlattinosa, per una zona di alcuni centimetri all'intorno di un
punto, in cui sia praticata l'iniezione intradermica di siero d'individuo
convalescente da scarlattina. ● Tecn. -
E. degli incendi: si basa
su due azioni concomitanti, sottrarre calore al focolaio d'incendio ed isolarlo
dal contatto dell'aria. Il mezzo di
e. generalmente adoperato è
l'acqua. ● Astron. -
E. atmosferica: indebolimento che la luce
degli astri subisce, nell'attraversare l'atmosfera terrestre. ● Dir. -
Consumazione di una situazione giuridica. ║
E. del reato:
può aver luogo per cause di carattere generale (morte del reo prima della
condanna irrevocabile; amnistia; remissione di querela; prescrizione; oblazione;
scadere del termine della sospensione condizionale della pena; perdono
giudiziale). La sussistenza di una causa estintiva del reato deve essere
dichiarata d'ufficio dal giudice. ║
E. della pena: consegue alla
grazia, da parte del capo dello Stato; all'amnistia; alla morte del reo dopo la
condanna; alla prescrizione. ║
E. delle ipoteche: l'ipoteca si
estingue: 1) con la cancellazione dell'iscrizione; 2) con la mancata
rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di venti anni; 3) con
l'estinguersi dell'obbligazione; 4) col perimetro del bene ipotecato; 5) con la
rinunzia del creditore; 6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è
stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; 7) con la
pronuncia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto
espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche. ║
E. delle
obbligazioni: oltre che con l'adempimento, l'obbligazione si estingue con la
novazione; con la remissione del debito; con la compensazione; con la
confusione; con l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al
debitore; con la cessione dei crediti; con la delegazione, l'espromissione e
l'accollo; con l'annullamento del negozio giuridico, la rescissione del
contratto e la prescrizione. ║
E. del processo civile: il processo
si estingue per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore o per
inattività delle parti. La rinuncia agli atti del giudizio deve essere
fatta dall'attore personalmente o da un suo procuratore munito di mandato
speciale. Se la rinuncia è accettata, il giudice liquida le spese a
carico del rinunciante ed in favore delle altre parti, con ordinanza non
impugnabile. L'inattività delle parti si verifica quando nessuna delle
stesse si costituisce nei termini stabiliti; se il processo non viene riassunto
da alcuna delle parti entro il termine di un anno dalla scadenza del termine di
costituzione del convenuto; se è dichiarata la contumacia dell'attore; se
l'attore costituito non compare nella prima udienza né ad una seconda
della quale gli viene dato avviso, e il convenuto non chiede che si proceda in
assenza di lui. L'
e. del processo viene dichiarata con ordinanza del
giudice istruttore. è sempre possibile la proposizione di un nuovo
giudizio per far valere le stesse pretese. ● Dir. internaz. -
E. dei
trattati: è dovuta alla sostituzione di un precedente trattato con un
nuovo accordo; alla realizzazione del suo contenuto; alla scadenza dei termini
previsti; alla rinunzia di una parte alle prestazioni previste; alla denuncia
dell'accordo; all'
e. dei due soggetti; alla verifica della condizione
risolutiva, apposta all'accordo; ad impossibilità sorte riguardo la
prestazione. ║
E. della personalità di diritto
internazionale: è il venir meno, in uno Stato od in una unione fra
Stati, della qualità di soggetto, internazionalmente riconosciuto.
L'
e. della personalità può avvenire senza implicare la
cessazione dell'esistenza di uno Stato, ma solo quella delle sue funzioni in
sede internazionale. Quanto alle unioni fra Stati, può verificarsene
l'
e. perché le norme istitutive sono state abrogate, o
perché il carattere unitario è venuto meno. ● Biol. - La
maggior parte degli animali attualmente viventi non esistevano nelle epoche
più lontane: al loro posto c'erano altri animali oggi totalmente
scomparsi. Tipi e individui regnarono sulla Terra per periodi più o meno
lunghi. Così ci fu il periodo delle ammoniti, quello di certi
foraminiferi, dei trilobiti, dei placodermi, dei dinosauri, enormi rettili che
rimasero sulla faccia del nostro pianeta per un centinaio di milioni di anni. In
seguito altri animali apparvero e almeno in parte, si estinsero. Di tanto in
tanto alcune specie, fino a ieri numerosissime e piene di vita, scompaiono dalla
scena del mondo. Prendiamo come esempio i dinosauri, i colossi dei periodi
giurassico e cretaceo. In pochi millenni questi giganti pieni di sorprendente
vitalità, fisicamente poderosi, scomparvero dalla faccia della Terra.
Cosa successe? Gli studiosi si sono occupati a lungo di questo problema e molte
teorie furono enunciate in proposito. Forse questi animali, bisognosi di calore,
subirono le conseguenze di un peggioramento del clima. Oppure essi, abituati a
cibarsi di equisetacee e di felci, risentirono della mancanza di questi vegetali
sostituiti a poco a poco dall'invasione delle fanerogame. La loro scomparsa
è forse dovuta all'invecchiamento della specie, alle riproduzioni fra
consanguinei, all'insorgenza di malattie letali, ma può anche darsi che
la comparsa dei primi mammiferi sia stata fatale per le uova che quei rettili
deponevano. Gli ultimi arrivati, piccoli di mole ma molto agili e probabilmente
più intelligenti, hanno probabilmente divorato in grande quantità
le uova che i dinosauri lasciavano completamente incustodite. Fatto sta che per
un motivo o per l'altro gli ittiosauri e i tirannosauri sono scomparsi e sono
stati sostituiti da altre forme più adatte all'ambiente. La loro
scomparsa sottostà evidentemente ad una legge di natura. Ed è
questo il caso di
e. naturale. Talvolta, però, l'
e.
è dovuta a cause di cui la natura non ha alcuna responsabilità.
Negli ultimi 300 anni, per esempio, l'unico o il maggior responsabile di
numerose
e. di specie è stato l'uomo. In questo periodo di tempo
egli ha cancellato non meno di 200 specie fra i soli mammiferi e gli uccelli.
Direttamente o indirettamente ha causato lo sterminio delle specie scomparse. La
legge che stabilisce lo "sterminio" è molto semplice: se vengono
distrutti più animali di quanti ne nascono (di una determinata specie) la
specie è inevitabilmente condannata all'
e. totale. Moltissime
possono essere le cause dell'
e. di una specie: la caccia indiscriminata,
la raccolta di uova, il traffico di animali vivi; la distruzione della
vegetazione, la creazione di nuove aree coltivabili, l'inquinamento
dell'atmosfera o delle acque, le radiazioni radioattive, l'introduzione di fauna
nuova in un determinato ambiente, e cento altre. Il rischio dell'
e. non
riguarda più solo specie rare, quali il panda o il leopardo delle nevi,
ma sembra probabile anche per specie assai più numerose, come le zebre e
i bisonti. A questo si aggiunge il lento spopolarsi dei fondali marini per
l'azione combinata della pesca e dell'inquinamento. Onde proteggere alcune
specie seriamente in pericolo, alcuni governi hanno attuato controlli per la
salvaguardia della natura e delle creature che ad essa appartengono, oppure
hanno creato delle riserve o dei parchi nazionali dove gli animali possono
vivere indisturbati e moltiplicarsi. Lo stesso discorso va fatto per le piante;
anche di queste molte specie si sono estinte per svariate ragioni ma soprattutto
a causa del progresso tecnologico instaurato durante gli ultimi due secoli.