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Estinzióne.

Atto ed effetto dell'estinguere e dell'estinguersi. ║ Annullamento; cancellazione (e. di un debito). ║ Cessazione; arresto (e. delle vibrazioni). ● Med. - Fenomeno dell'e.: scomparsa dell'eruzione cutanea scarlattinosa, per una zona di alcuni centimetri all'intorno di un punto, in cui sia praticata l'iniezione intradermica di siero d'individuo convalescente da scarlattina. ● Tecn. - E. degli incendi: si basa su due azioni concomitanti, sottrarre calore al focolaio d'incendio ed isolarlo dal contatto dell'aria. Il mezzo di e. generalmente adoperato è l'acqua. ● Astron. - E. atmosferica: indebolimento che la luce degli astri subisce, nell'attraversare l'atmosfera terrestre. ● Dir. - Consumazione di una situazione giuridica. ║ E. del reato: può aver luogo per cause di carattere generale (morte del reo prima della condanna irrevocabile; amnistia; remissione di querela; prescrizione; oblazione; scadere del termine della sospensione condizionale della pena; perdono giudiziale). La sussistenza di una causa estintiva del reato deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice. ║ E. della pena: consegue alla grazia, da parte del capo dello Stato; all'amnistia; alla morte del reo dopo la condanna; alla prescrizione. ║ E. delle ipoteche: l'ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell'iscrizione; 2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di venti anni; 3) con l'estinguersi dell'obbligazione; 4) col perimetro del bene ipotecato; 5) con la rinunzia del creditore; 6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; 7) con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche. ║ E. delle obbligazioni: oltre che con l'adempimento, l'obbligazione si estingue con la novazione; con la remissione del debito; con la compensazione; con la confusione; con l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore; con la cessione dei crediti; con la delegazione, l'espromissione e l'accollo; con l'annullamento del negozio giuridico, la rescissione del contratto e la prescrizione. ║ E. del processo civile: il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore o per inattività delle parti. La rinuncia agli atti del giudizio deve essere fatta dall'attore personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale. Se la rinuncia è accettata, il giudice liquida le spese a carico del rinunciante ed in favore delle altre parti, con ordinanza non impugnabile. L'inattività delle parti si verifica quando nessuna delle stesse si costituisce nei termini stabiliti; se il processo non viene riassunto da alcuna delle parti entro il termine di un anno dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto; se è dichiarata la contumacia dell'attore; se l'attore costituito non compare nella prima udienza né ad una seconda della quale gli viene dato avviso, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui. L'e. del processo viene dichiarata con ordinanza del giudice istruttore. è sempre possibile la proposizione di un nuovo giudizio per far valere le stesse pretese. ● Dir. internaz. - E. dei trattati: è dovuta alla sostituzione di un precedente trattato con un nuovo accordo; alla realizzazione del suo contenuto; alla scadenza dei termini previsti; alla rinunzia di una parte alle prestazioni previste; alla denuncia dell'accordo; all'e. dei due soggetti; alla verifica della condizione risolutiva, apposta all'accordo; ad impossibilità sorte riguardo la prestazione. ║ E. della personalità di diritto internazionale: è il venir meno, in uno Stato od in una unione fra Stati, della qualità di soggetto, internazionalmente riconosciuto. L'e. della personalità può avvenire senza implicare la cessazione dell'esistenza di uno Stato, ma solo quella delle sue funzioni in sede internazionale. Quanto alle unioni fra Stati, può verificarsene l'e. perché le norme istitutive sono state abrogate, o perché il carattere unitario è venuto meno. ● Biol. - La maggior parte degli animali attualmente viventi non esistevano nelle epoche più lontane: al loro posto c'erano altri animali oggi totalmente scomparsi. Tipi e individui regnarono sulla Terra per periodi più o meno lunghi. Così ci fu il periodo delle ammoniti, quello di certi foraminiferi, dei trilobiti, dei placodermi, dei dinosauri, enormi rettili che rimasero sulla faccia del nostro pianeta per un centinaio di milioni di anni. In seguito altri animali apparvero e almeno in parte, si estinsero. Di tanto in tanto alcune specie, fino a ieri numerosissime e piene di vita, scompaiono dalla scena del mondo. Prendiamo come esempio i dinosauri, i colossi dei periodi giurassico e cretaceo. In pochi millenni questi giganti pieni di sorprendente vitalità, fisicamente poderosi, scomparvero dalla faccia della Terra. Cosa successe? Gli studiosi si sono occupati a lungo di questo problema e molte teorie furono enunciate in proposito. Forse questi animali, bisognosi di calore, subirono le conseguenze di un peggioramento del clima. Oppure essi, abituati a cibarsi di equisetacee e di felci, risentirono della mancanza di questi vegetali sostituiti a poco a poco dall'invasione delle fanerogame. La loro scomparsa è forse dovuta all'invecchiamento della specie, alle riproduzioni fra consanguinei, all'insorgenza di malattie letali, ma può anche darsi che la comparsa dei primi mammiferi sia stata fatale per le uova che quei rettili deponevano. Gli ultimi arrivati, piccoli di mole ma molto agili e probabilmente più intelligenti, hanno probabilmente divorato in grande quantità le uova che i dinosauri lasciavano completamente incustodite. Fatto sta che per un motivo o per l'altro gli ittiosauri e i tirannosauri sono scomparsi e sono stati sostituiti da altre forme più adatte all'ambiente. La loro scomparsa sottostà evidentemente ad una legge di natura. Ed è questo il caso di e. naturale. Talvolta, però, l'e. è dovuta a cause di cui la natura non ha alcuna responsabilità. Negli ultimi 300 anni, per esempio, l'unico o il maggior responsabile di numerose e. di specie è stato l'uomo. In questo periodo di tempo egli ha cancellato non meno di 200 specie fra i soli mammiferi e gli uccelli. Direttamente o indirettamente ha causato lo sterminio delle specie scomparse. La legge che stabilisce lo "sterminio" è molto semplice: se vengono distrutti più animali di quanti ne nascono (di una determinata specie) la specie è inevitabilmente condannata all'e. totale. Moltissime possono essere le cause dell'e. di una specie: la caccia indiscriminata, la raccolta di uova, il traffico di animali vivi; la distruzione della vegetazione, la creazione di nuove aree coltivabili, l'inquinamento dell'atmosfera o delle acque, le radiazioni radioattive, l'introduzione di fauna nuova in un determinato ambiente, e cento altre. Il rischio dell'e. non riguarda più solo specie rare, quali il panda o il leopardo delle nevi, ma sembra probabile anche per specie assai più numerose, come le zebre e i bisonti. A questo si aggiunge il lento spopolarsi dei fondali marini per l'azione combinata della pesca e dell'inquinamento. Onde proteggere alcune specie seriamente in pericolo, alcuni governi hanno attuato controlli per la salvaguardia della natura e delle creature che ad essa appartengono, oppure hanno creato delle riserve o dei parchi nazionali dove gli animali possono vivere indisturbati e moltiplicarsi. Lo stesso discorso va fatto per le piante; anche di queste molte specie si sono estinte per svariate ragioni ma soprattutto a causa del progresso tecnologico instaurato durante gli ultimi due secoli.