Che concerne la stima del valore di un oggetto. ● Dir. -
Azione e.:
nella compravendita di animali, spetta al compratore nel caso che la cosa
acquistata sia affetta da vizi occulti, e non facilmente riconoscibili. Consente
di ottenere una riduzione del prezzo, in rapporto con la minore utilità
offerta dalla cosa, e il risarcimento del danno, se il venditore non prova di
aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. ║
Contratto e.: quello
con cui una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si
obbliga a pagare il prezzo, salvo che non preferisca restituire le cose entro un
termine stabilito. è un contratto reale, in quanto presuppone come
essenziale la consegna della cosa; ha efficacia obbligatoria, e contiene anche
l'autorizzazione a trasmettere la proprietà della cosa a terzi, con la
conseguenza che, in tal caso non essendo più possibile la restituzione,
resta ferma l'obbligazione di pagare il prezzo. ║
Giuramento e.:
particolare forma di giuramento suppletorio deferito d'ufficio dal giudice a una
delle parti quando non sia possibile stabilire diversamente il valore della cosa
domandata.