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Estimatòrio.

Che concerne la stima del valore di un oggetto. ● Dir. - Azione e.: nella compravendita di animali, spetta al compratore nel caso che la cosa acquistata sia affetta da vizi occulti, e non facilmente riconoscibili. Consente di ottenere una riduzione del prezzo, in rapporto con la minore utilità offerta dalla cosa, e il risarcimento del danno, se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. ║ Contratto e.: quello con cui una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che non preferisca restituire le cose entro un termine stabilito. è un contratto reale, in quanto presuppone come essenziale la consegna della cosa; ha efficacia obbligatoria, e contiene anche l'autorizzazione a trasmettere la proprietà della cosa a terzi, con la conseguenza che, in tal caso non essendo più possibile la restituzione, resta ferma l'obbligazione di pagare il prezzo. ║ Giuramento e.: particolare forma di giuramento suppletorio deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti quando non sia possibile stabilire diversamente il valore della cosa domandata.