Atto ed effetto dello sperimentare. ║ Situazione deliberatamente
predisposta per verificare una teoria o un'ipotesi. ● Filos. - A
differenza dell'esperienza, in cui l'oggetto della ricerca è offerto
spontaneamente dalla natura, l'
e. costituisce un'osservazione in cui
è l'osservatore stesso a determinare le circostanze, cercando di
eliminarne le cause perturbatrici. Il concetto di
e. fu posto da
Francesco Bacone che anticipò le concezioni contemporanee, secondo cui
l'
e. è un rifare o un riordinare la natura ad opera dell'uomo.
(V. ESPERIENZA). ● Dir. -
E.
giudiziale. Consiste, per quanto è possibile, nella riproduzione del
fatto nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto, e
ciò allo scopo di accertare se il fatto sia o possa essere avvenuto in un
determinato modo. Ad esso hanno diritto di assistere i difensori, l'imputato e
la persona offesa dal reato. Sono vietati gli
e. che offendono il
sentimento nazionale o religioso o di pietà verso i defunti o la
moralità pubblica o che possono esporre a pericolo l'ordine pubblico.
è disposto dal giudice con ordinanza. ● Mat. - In geometria,
costruzione grafica realizzata liberamente con riga e compasso, senza limitarsi
cioè alle costruzioni fondamentali di Euclide.