L'esercitare. ║ L'usare, il valersi di qualche cosa. ║ Atto con cui
si addestra il corpo o si applica la mente. ║ Ripetizione abituale di tali
atti. ● Sport - Nell'atletica, ognuna delle prove da eseguirsi nei
concorsi di ginnastica. Nel pattinaggio,
e. obbligatori di scuola: le 17
figurazioni a tema obbligato, che debbono essere svolte dai partecipanti alle
gare. ● Rel. -
E. spirituali: pratica ascetica, consistente nel
ritiro temporaneo dalle occupazioni ordinarie per dedicarsi alla preghiera ed
alla meditazione. ● Ord. scol. - Brano, tema o serie di frasi da
analizzare, spiegare, svolgere, tradurre, ecc., su cui lo studente si esercita
nell'applicazione delle regole studiate. ● Mat. - Problema alla cui
soluzione si perviene attraverso l'applicazione diretta di formule generali,
precedentemente dimostrate. ║ Corollario; conseguenza di un teorema.
║ Teorema la cui dimostrazione non comporta metodi o concetti nuovi.
● Mus. - Pezzo concepito esclusivamente a fini didattici. ● Tecn. -
Insieme delle disposizioni che garantiscono un regolare e sicuro svolgimento
delle operazioni, collegate ad una determinata attività. ● Ferr. -
Operazione inerente alla composizione dei treni, alla loro circolazione, alla
frenatura, ecc. ● Econ. -
E. di un'azienda: il condurla,
l'amministrarla ed il gestirla. ║
Licenza di e.: autorizzazione a
costituire un'azienda per lo svolgimento di una determinata attività.
║
E. provvisorio: continuazione temporanea dell'
e.
dell'impresa di un fallito. ║ L'azienda stessa, quando svolge
un'attività di vendita diretta al pubblico. ● Contab. -
Attività economica, svolta in un determinato periodo di tempo. ║
E. tecnico: attività riguardante il processo di fabbricazione dei
prodotti. ║
E. mercantile: attività riflettente gli acquisti
di beni e materie e le vendite dei prodotti. ║
E. finanziario:
attività finanziaria svolta o da svolgersi, da parte di enti pubblici, in
relazione al bilancio finanziario di previsione. ║
E. patrimoniale:
attività economica di un ente pubblico. ║
E. finanziario dello
Stato: periodo di tempo accordato per riscuotere le entrate accertate, per
pagare le spese relative ad un anno finanziario e per approvarne i conti.
║
E. provvisorio dello Stato: periodo di tempo, accordato al
Governo, dal Parlamento, per riscuotere le entrate e pagare le spese previste
dal nuovo bilancio dello Stato, quando questo non sia stato ancora approvato.
● Dir. -
E. del diritto soggettivo: attività corrispondente
al contenuto di un diritto soggettivo; è espressione delle facoltà
giuridiche, attribuite al soggetto dall'ordinamento giuridico. è, di
regola libero e spetta al titolare del diritto. ║
E. pubblico: agli
effetti della legge di pubblica sicurezza, non possono esercitarsi, senza
licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffè o altri
e. in cui si vendono al minuto o
si consumano, vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche;
né sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti
di bagni,
e. di rimessa di autoveicoli o di vetture. La licenza è
necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di
qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di
qualunque specie, anche se la vendita o il consumo sono limitati ai soli soci.
Non può essere concessa licenza per l'esercizio di scommesse, fatta
eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o
pallone e in altre simili gare quando l'
e. delle scommesse costituisce
una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Le società
di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente
il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto
fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente sia per
mezzo di allibratori, purché questi agiscano in norme e per conto delle
società, ed abbiano, oltre la licenza, una speciale autorizzazione delle
società stesse. I contravventori sono puniti con arresto o ammenda.
è vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei
pubblici
e. delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool
superiore al 21 per cento del volume. Le domande di licenza e di autorizzazione
sono presentate al sindaco e devono essere sottoposte al parere dell'ufficiale
sanitario comunale. Le licenze e autorizzazioni per l'
e. di vendita al
minuto o il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, non possono
essere concesse senza il parere di una speciale commissione provinciale. Le
stesse, inoltre, non possono essere date a chi sia stato condannato per reati
contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità
pubblica, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze
stupefacenti. L'orario di apertura e di chiusura degli
e. pubblici
è stabilito per ciascun comune dal questore, sentito il sindaco. Per la
concessione di licenze, la commissione provinciale determina le distanze minime
tra gli
e. nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di
qualsiasi specie e tra tale
e. e gli ospedali, i cantieri, le officine,
le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto. Il questore
può sospendere la licenza di un
e. nel quale siano avvenuti
tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o
pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per
la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza
può essere revocata.