Colui che, alla morte di un altro soggetto, succede nella titolarità di
tutto il relativo patrimonio o di una sua quota. ● Dir. - L'
e.
è successore a titolo universale, in quanto subentra in tutti o in una
quota di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al
defunto. Acquista perciò sia i diritti sia gli obblighi che erano
già di questo, e degli ultimi risponde illimitatamente anche con le
proprie sostanze, a meno che non abbia accettato col beneficio d'inventario. I
debiti ereditari devono essere adempiuti dai diversi coeredi in proporzione alla
propria quota, sempre che il testatore non abbia disposto diversamente. Il
principio della divisibilità non si applica, però, per le garanzie
reali. Se il debito è
indivisibile il creditore può
rivolgersi a chiunque degli
e. sia in grado di poter eseguire la
prestazione. ║
E. apparente: chi possiede i bene ereditari come
e., mentre, in realtà, tale non è perché non ha
alcun titolo per adire l'eredità. Contro di lui, il vero
e.,
mediante l'azione di petizione, può ottenere la restituzione dei beni.
║
E. beneficiato: è quello il quale abbia accettato col
beneficio di inventario, ottenendo in tal modo di evitare la confusione del
patrimonio del defunto con quello proprio e di rispondere, quindi, per i debiti
del defunto come e nei limiti dei soli beni ereditari. Per conservare questa
limitazione di responsabilità deve pagare i debiti ereditari, altrimenti
decade il beneficio e viene considerato come un
e. puro e semplice.
║
E. fiduciario: è la persona che sia stata istituita
e. e che abbia ricevuto dal testatore l'incarico di devolvere
l'eredità di un'altra persona. Tale incarico non ha, secondo la legge
italiana, forza vincolante. ║
E. necessario: è quello al
quale, in caso di successione testamentaria, sia per legge devoluta una
determinata quota del patrimonio del defunto, che funziona da limite alla libera
disponibilità dei beni da parte del testatore. ║
E.
legittimo: colui che, in mancanza di testamento, raccoglie l'eredità
in base ad una diretta chiamata di legge. Tali sono: i discendenti legittimi, i
collaterali, i parenti naturali, il coniuge, e, in mancanza di questi, i parenti
sino al sesto grado. In mancanza di parenti, la successione si devolve allo
Stato. ║
E. testamentario: quello che sia stato chiamato alla
successione in base ad un'esplicita designazione contenuta nel testamento.
● Fin. -
E. del contribuente: sulla base della normativa vigente,
secondo cui l'
e. acquisisce sia i diritti sia gli obblighi del defunto,
gli
e. sono tenuti ad assumere tutte le obbligazioni tributarie anteriori
alla morte del contribuente. Questi princìpi sono stati riaffermati dalla
legge del 1973, per l'attuazione della riforma tributaria. Sulla base della
nuova normativa fiscale gli
e. sono tenuti a comunicare le proprie
generalità e il proprio domicilio fiscale all'ufficio delle imposte
competente per la località nella quale risulta il domicilio fiscale del
contribuente defunto. Essi, inoltre, sono tenuti a rispettare tutti gli
obblighi, diretti e indiretti, contratti dal contribuente verso il fisco prima
della morte e quelli scadenti entro quattro mesi da essa, compreso il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nonché il termine
per il ricorso contro l'accertamento, quest'ultimo prorogato di sei mesi per
facilitare gli eredi stessi.