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Erède.

Colui che, alla morte di un altro soggetto, succede nella titolarità di tutto il relativo patrimonio o di una sua quota. ● Dir. - L'e. è successore a titolo universale, in quanto subentra in tutti o in una quota di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto. Acquista perciò sia i diritti sia gli obblighi che erano già di questo, e degli ultimi risponde illimitatamente anche con le proprie sostanze, a meno che non abbia accettato col beneficio d'inventario. I debiti ereditari devono essere adempiuti dai diversi coeredi in proporzione alla propria quota, sempre che il testatore non abbia disposto diversamente. Il principio della divisibilità non si applica, però, per le garanzie reali. Se il debito è indivisibile il creditore può rivolgersi a chiunque degli e. sia in grado di poter eseguire la prestazione. ║ E. apparente: chi possiede i bene ereditari come e., mentre, in realtà, tale non è perché non ha alcun titolo per adire l'eredità. Contro di lui, il vero e., mediante l'azione di petizione, può ottenere la restituzione dei beni. ║ E. beneficiato: è quello il quale abbia accettato col beneficio di inventario, ottenendo in tal modo di evitare la confusione del patrimonio del defunto con quello proprio e di rispondere, quindi, per i debiti del defunto come e nei limiti dei soli beni ereditari. Per conservare questa limitazione di responsabilità deve pagare i debiti ereditari, altrimenti decade il beneficio e viene considerato come un e. puro e semplice. ║ E. fiduciario: è la persona che sia stata istituita e. e che abbia ricevuto dal testatore l'incarico di devolvere l'eredità di un'altra persona. Tale incarico non ha, secondo la legge italiana, forza vincolante. ║ E. necessario: è quello al quale, in caso di successione testamentaria, sia per legge devoluta una determinata quota del patrimonio del defunto, che funziona da limite alla libera disponibilità dei beni da parte del testatore. ║ E. legittimo: colui che, in mancanza di testamento, raccoglie l'eredità in base ad una diretta chiamata di legge. Tali sono: i discendenti legittimi, i collaterali, i parenti naturali, il coniuge, e, in mancanza di questi, i parenti sino al sesto grado. In mancanza di parenti, la successione si devolve allo Stato. ║ E. testamentario: quello che sia stato chiamato alla successione in base ad un'esplicita designazione contenuta nel testamento. ● Fin. - E. del contribuente: sulla base della normativa vigente, secondo cui l'e. acquisisce sia i diritti sia gli obblighi del defunto, gli e. sono tenuti ad assumere tutte le obbligazioni tributarie anteriori alla morte del contribuente. Questi princìpi sono stati riaffermati dalla legge del 1973, per l'attuazione della riforma tributaria. Sulla base della nuova normativa fiscale gli e. sono tenuti a comunicare le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale all'ufficio delle imposte competente per la località nella quale risulta il domicilio fiscale del contribuente defunto. Essi, inoltre, sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi, diretti e indiretti, contratti dal contribuente verso il fisco prima della morte e quelli scadenti entro quattro mesi da essa, compreso il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nonché il termine per il ricorso contro l'accertamento, quest'ultimo prorogato di sei mesi per facilitare gli eredi stessi.