Dir. - In materia civile, l'
e. costituisce uno dei vizi della
volontà e comporta l'annullabilità del negozio se l'
e.
è essenziale e riconoscibile. L'
e. è essenziale: quando
cade sulla natura e sull'oggetto del negozio; quando cade sull'identità
dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che
secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi
determinante del consenso; quando cade sull'identità o sulle
qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre
siano state determinanti del consenso; quando, trattandosi di
e. di
diritto, è stato la ragione unica o principale del negozio. L'
e.
si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze
del negozio ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale
diligenza avrebbe potuto rilevarlo. In materia penale l'
e. viene preso in
considerazione quando incide e sul processo formativo della volontà e
nell'esecuzione del reato. L'
e. che vizia la volontà si distingue
in
e. di fatto ed
e. di diritto. L'
e. sul fatto che
costituisce il reato esclude la punibilità; nondimeno, se si tratta di
e. determinato da colpa, la punibilità non è esclusa,
quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. L'
e.
di diritto non ha alcuna rilevanza nell'ordinamento italiano (art. 5 Cod. pen.:
"nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale").
║
E. giudiziario: in attuazione dell'art. 24 ultimo comma della
Costituzione, per cui "la legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari", il codice di procedura penale stabilisce
che chi è stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza
della Corte di Cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto, se per dolo o
colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'
e. giudiziario, ad
una equa riparazione commisurata alla durata dell'eventuale carcerazione o
internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure,
tenuto conto delle condizione dell'avente diritto e della natura del danno,
mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su sua
domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo
di cura o di educazione. Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel
corso del procedimento di revisione, oppure dopo la sentenza di annullamento
senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non
separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e
sorelle ed affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte
del prosciolto. Lo Stato che ha corrisposto la riparazione resta surrogato, fino
a concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro
il responsabile. ● Fis. - Scarto esistente tra il valore vero di una
grandezza e la misura effettuata della medesima. In generale non è
possibile assegnare
a priori un valore per la misura vera, quindi non
è possibile sapere quale sia il valore dell'
e. di una misura, sia
esso
sistematico o
accidentale. Il principio dei minimi quadrati
permette di stabilire il valore più probabile di una grandezza osservata.
Lo studio degli
e. è oggetto di una
teoria degli e. ●
Mat. - Differenza tra il valore di un numero e quello, approssimato per eccesso
o per difetto, che viene introdotto nei calcoli, quando si adopera un numero
limitato di cifre decimali (approssimazione). ● Tecn. -
E. di
parallasse. Si commette nella lettura di uno strumento, costituito da un
indice mobile sullo sfondo di un quadrato, quando si guarda l'indice secondo una
direzione obliqua al piano del quadrante. ● Inf. - L'
e. è
quella situazione di funzionamento anomalo dei programmi realizzati in un
calcolatore elettronico: in pratica il programma non fornisce i risultati che
l'utente si aspettava (per rivelare un
e., quindi, bisogna essere in
grado di prevedere la situazione corretta e di confrontarla con i risultati
prodotti dal computer). I principali tipi di
e. sono tre:
e. di
sintassi (non si è rispettata quella del linguaggio che si sta
usando),
e. di semantica (le istruzioni usate non hanno il significato
che si presumeva) ed
e. logico (gli algoritmi e i metodi risolutivi sono
errati o si rivelano inadatti e incompleti).