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Dir. - In materia civile, l'e. costituisce uno dei vizi della volontà e comporta l'annullabilità del negozio se l'e. è essenziale e riconoscibile. L'e. è essenziale: quando cade sulla natura e sull'oggetto del negozio; quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; quando, trattandosi di e. di diritto, è stato la ragione unica o principale del negozio. L'e. si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del negozio ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. In materia penale l'e. viene preso in considerazione quando incide e sul processo formativo della volontà e nell'esecuzione del reato. L'e. che vizia la volontà si distingue in e. di fatto ed e. di diritto. L'e. sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità; nondimeno, se si tratta di e. determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. L'e. di diritto non ha alcuna rilevanza nell'ordinamento italiano (art. 5 Cod. pen.: "nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale"). ║ E. giudiziario: in attuazione dell'art. 24 ultimo comma della Costituzione, per cui "la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari", il codice di procedura penale stabilisce che chi è stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di Cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto, se per dolo o colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'e. giudiziario, ad una equa riparazione commisurata alla durata dell'eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizione dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura o di educazione. Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del procedimento di revisione, oppure dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle ed affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto. Lo Stato che ha corrisposto la riparazione resta surrogato, fino a concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile. ● Fis. - Scarto esistente tra il valore vero di una grandezza e la misura effettuata della medesima. In generale non è possibile assegnare a priori un valore per la misura vera, quindi non è possibile sapere quale sia il valore dell'e. di una misura, sia esso sistematico o accidentale. Il principio dei minimi quadrati permette di stabilire il valore più probabile di una grandezza osservata. Lo studio degli e. è oggetto di una teoria degli e. ● Mat. - Differenza tra il valore di un numero e quello, approssimato per eccesso o per difetto, che viene introdotto nei calcoli, quando si adopera un numero limitato di cifre decimali (approssimazione). ● Tecn. - E. di parallasse. Si commette nella lettura di uno strumento, costituito da un indice mobile sullo sfondo di un quadrato, quando si guarda l'indice secondo una direzione obliqua al piano del quadrante. ● Inf. - L'e. è quella situazione di funzionamento anomalo dei programmi realizzati in un calcolatore elettronico: in pratica il programma non fornisce i risultati che l'utente si aspettava (per rivelare un e., quindi, bisogna essere in grado di prevedere la situazione corretta e di confrontarla con i risultati prodotti dal computer). I principali tipi di e. sono tre: e. di sintassi (non si è rispettata quella del linguaggio che si sta usando), e. di semantica (le istruzioni usate non hanno il significato che si presumeva) ed e. logico (gli algoritmi e i metodi risolutivi sono errati o si rivelano inadatti e incompleti).