Dir. - Complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che un defunto lascia alle
persone che vi hanno diritto per testamento o per legge. ║
Accettazione
dell'e.: l'acquisto del patrimonio ereditario da parte del
chiamato
all'e. L'accettazione dell'
e. può essere
espressa o
tacita; quanto agli effetti l'accettazione dell'
e. può
essere
pura o
semplice o con il
beneficio d'intervento.
║
Acquisto dell'e.: l'effettivo subentrare dell'erede nel posto del
defunto e l'assunzione da parte sua di tutti i rapporti giuridici di questo.
║
E. giacente: temporaneamente priva di titolare, cioè
nell'intervallo fra la delazione e l'acquisto. In questo caso il pretore nomina
un curatore che amministri e conservi i beni ereditari. ║
Petizione di
e.: azione dell'erede per poter conseguire la restituzione di parte o
dell'intera
e.