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Eredità.

Dir. - Complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che un defunto lascia alle persone che vi hanno diritto per testamento o per legge. ║ Accettazione dell'e.: l'acquisto del patrimonio ereditario da parte del chiamato all'e. L'accettazione dell'e. può essere espressa o tacita; quanto agli effetti l'accettazione dell'e. può essere pura o semplice o con il beneficio d'intervento. ║ Acquisto dell'e.: l'effettivo subentrare dell'erede nel posto del defunto e l'assunzione da parte sua di tutti i rapporti giuridici di questo. ║ E. giacente: temporaneamente priva di titolare, cioè nell'intervallo fra la delazione e l'acquisto. In questo caso il pretore nomina un curatore che amministri e conservi i beni ereditari. ║ Petizione di e.: azione dell'erede per poter conseguire la restituzione di parte o dell'intera e.