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Enfitèusi.

Dir. - Diritto reale su un fondo altrui, in base al quale il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento più pieno (dominio utile) sul fondo stesso, dovendo tuttavia migliorare il fondo e pagare al proprietario (direttario) un annuo canone in danaro o in derrate. ● St. del dir. - Nel diritto romano, l'e. ha i suoi lontani addentellati nella possessio dell'ager publicus, che era principalmente costituito da terreni tolti ai popoli vinti e assegnati in parte da privati. Lo stato rimaneva di diritto il proprietario di questi terreni, ma di fatto i concessionari se ne ritenevano padroni, trasmettendoli ereditariamente o alienandoli. Larga diffusione ebbe l'istituzione nel Medioevo, rafforzandosi lo scopo di miglioramento del terreno come suo carattere essenziale: e valse efficacemente alla redenzione di molte regioni italiane. Distinguendosi un dominio utile dell'enfiteuta, che portava miglioramenti alla proprietà, dal dominio diretto del concedente, il principio del lavoro prevalse su quello della proprietà. Il codice di Napoleone, proclamando la redimibilità di tutte le rendite fondiarie perpetue, abolì l'e.: l'accolse invece il Codice civile italiano del 1865. ● Dir. it. - Nel diritto vigente spetta all'enfiteuta il diritto di affrancare il fondo e di acquistarne così la proprietà mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Tale diritto può essere esercitato dopo venti anni, se non sia stabilito un termine maggiore.