Dir. - Diritto reale su un fondo altrui, in base al quale il titolare
(enfiteuta) ha la facoltà di godimento più pieno (dominio utile)
sul fondo stesso, dovendo tuttavia migliorare il fondo e pagare al proprietario
(direttario) un annuo canone in danaro o in derrate. ● St. del dir. - Nel
diritto romano, l'
e. ha i suoi lontani addentellati nella
possessio dell'
ager publicus, che era principalmente costituito da
terreni tolti ai popoli vinti e assegnati in parte da privati. Lo stato rimaneva
di diritto il proprietario di questi terreni, ma di fatto i concessionari se ne
ritenevano padroni, trasmettendoli ereditariamente o alienandoli. Larga
diffusione ebbe l'istituzione nel Medioevo, rafforzandosi lo scopo di
miglioramento del terreno come suo carattere essenziale: e valse efficacemente
alla redenzione di molte regioni italiane. Distinguendosi un dominio
utile dell'
enfiteuta, che portava miglioramenti alla
proprietà, dal dominio
diretto del
concedente, il principio
del lavoro prevalse su quello della proprietà. Il codice di Napoleone,
proclamando la redimibilità di tutte le rendite fondiarie perpetue,
abolì l'
e.: l'accolse invece il Codice civile italiano del 1865.
● Dir. it. - Nel diritto vigente spetta all'enfiteuta il diritto di
affrancare il fondo e di acquistarne così la proprietà mediante il
pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla
base dell'interesse legale. Tale diritto può essere esercitato dopo venti
anni, se non sia stabilito un termine maggiore.