Complesso delle copie di un'opera stampate con una sola composizione
tipografica. Le successive tirature, se il testo rimane identico, si dicono
ristampe. ║
E. apocrifa: quella in cui si indica un falso nome
dello stampatore o una falsa data o un falso luogo di edizione e di stampa.
║
E. critica: la ricostituzione di un testo fatta da un filologo
che si sforza di ricondurlo alla lezione originaria dell'A. ║
E.
diplomatica: minuta riproduzione tipografica di un codice antico, secondo
precise norme internazionali. Si indicano tutte le abbreviazioni, le
disformità di grazie, i gusti, l'inizio e la fine del recto e del verso
di ogni foglio. ║
E. postuma: pubblicazione di un'opera dopo la
morte dell'autore. ║
E. spuria: non riconosciuta come legittima
dell'autore. ● Dir. -
Contratto di e.: contratto con il quale
l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le
stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno. Esso
può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano
all'autore nel campo dell'
e. o taluni di essi, con il contenuto e per la
durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Non
possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi
posteriori, che comportino una protezione del diritto d'autore più larga
nel suo contenuto o di maggior durata. Salvo pattuizione espressa, l'alienazione
non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali
elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli
adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione e alla registrazione su
apparecchi meccanici. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state
ancora create si devono osservare le norme seguenti: 1) è nullo il
contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore
possa creare, senza limite di tempo; 2) senza pregiudizio delle norme regolanti
i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei
diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata
superiore ai dieci anni; 3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu
fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre
il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un
termine. Se l'autore muore o si trova nell'impossibilità di condurre
l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è
stata compiuta e consegnata l'editore ha la scelta di considerare risolto il
contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un
compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la
volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o
uguale volontà sia manifestata dal coniuge e dai figli, e, in loro
mancanza, dai genitori e dagli ascendenti e dai discendenti diretti, ovvero dai
fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. Il contratto di
e.
può essere
per e. o
a termine. Il contratto
per e.
conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più
e. entro
vent'anni dalla consegna del manoscritto completo; quello
a termine, di
eseguire quel numero di
e. che stima necessario durante il termine, che
non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per
e., che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del
contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di
e. riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette,
illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfonie. In entrambe le forme di contratto
l'editore è libero di distribuire le
e. nel numero di ristampe che
stimi conveniente. L'autore è obbligato: 1) a consegnare l'opera nelle
condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo costosa o
difficile la stampa; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per
tutta la durata del contratto. L'editore è obbligato: 1) a riprodurre e
porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se
ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale
e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2) a pagare all'autore i
compensi pattuiti. La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo
in un tempo con termine non superiore a due anni, decorrenti dal giorno
dell'effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo
dell'opera; in mancanza, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del
contratto. L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che
cre$e purché non ne alterino il carattere e la destinazione fino a che
l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori
spese derivanti dalla modificazione. I contratti di
e. si estinguono: 1)
per il decorso del termine contrattuale; 2) per l'impossibilità di
portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera; 3) per la morte
dell'autore, prima che l'opera sia compiuta; 4) perché l'opera non
può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una
decisione giudiziaria o di una disposizione di legge; 5) se l'acquirente del
diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera
nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice; 6) nel caso di ritiro
dell'opera dal commercio.