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Edizione.

Complesso delle copie di un'opera stampate con una sola composizione tipografica. Le successive tirature, se il testo rimane identico, si dicono ristampe. ║ E. apocrifa: quella in cui si indica un falso nome dello stampatore o una falsa data o un falso luogo di edizione e di stampa. ║ E. critica: la ricostituzione di un testo fatta da un filologo che si sforza di ricondurlo alla lezione originaria dell'A. ║ E. diplomatica: minuta riproduzione tipografica di un codice antico, secondo precise norme internazionali. Si indicano tutte le abbreviazioni, le disformità di grazie, i gusti, l'inizio e la fine del recto e del verso di ogni foglio. ║ E. postuma: pubblicazione di un'opera dopo la morte dell'autore. ║ E. spuria: non riconosciuta come legittima dell'autore. ● Dir. - Contratto di e.: contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno. Esso può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel campo dell'e. o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto d'autore più larga nel suo contenuto o di maggior durata. Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione e alla registrazione su apparecchi meccanici. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti: 1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo; 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni; 3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se l'autore muore o si trova nell'impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata l'editore ha la scelta di considerare risolto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli ascendenti e dai discendenti diretti, ovvero dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. Il contratto di e. può essere per e. o a termine. Il contratto per e. conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più e. entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo; quello a termine, di eseguire quel numero di e. che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per e., che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di e. riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfonie. In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le e. nel numero di ristampe che stimi conveniente. L'autore è obbligato: 1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo costosa o difficile la stampa; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L'editore è obbligato: 1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2) a pagare all'autore i compensi pattuiti. La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo in un tempo con termine non superiore a due anni, decorrenti dal giorno dell'effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera; in mancanza, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto. L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che cre$e purché non ne alterino il carattere e la destinazione fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione. I contratti di e. si estinguono: 1) per il decorso del termine contrattuale; 2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera; 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta; 4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge; 5) se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice; 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio.