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Edifìcio.

(o edifizio). Qualsiasi costruzione immobile realizzata dall'uomo per scopi pratici. ║ E. sacro: destinato al culto o comunque legato all'esercizio di pratiche religiose. ║ E. monumentale: immobile avente caratteri storici o artistici particolari. ║ E. scolastico: quello in cui ha sede un istituto di istruzione. ║ E. ferroviario: fabbricato adibito all'esercizio delle ferrovie e specialmente la stazione ferroviaria. ║ E. di abitazione: casa per una o più spesso per più famiglie. ║ E. pubblici: destinati a sede di uffici pubblici e pubbliche amministrazioni: appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato o di altri enti pubblici. ● Dir. - La rovina di un e. comporta a carico del proprietario la responsabilità dei danni cagionati da terzi. Il proprietario può liberarsi soltanto dando la prova che la rovina non è stata causata né da difetto di manutenzione, né da difetto di costruzione. Se la rovina e il pericolo della stessa si verificano entro dieci anni dal compimento dell'e. e sono dovuti a difetto di costruzione o a vizi del suolo, si ha la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente, a condizione però che il fatto sia denunciato all'appaltatore entro un anno dalla scoperta. Entro un anno dalla denunzia si prescrive, inoltre, il diritto del committente nei confronti dell'appaltatore.