(o
edifizio). Qualsiasi costruzione immobile realizzata dall'uomo per scopi
pratici. ║
E. sacro: destinato al culto o comunque legato
all'esercizio di pratiche religiose. ║
E. monumentale: immobile
avente caratteri storici o artistici particolari. ║
E. scolastico:
quello in cui ha sede un istituto di istruzione. ║
E. ferroviario:
fabbricato adibito all'esercizio delle ferrovie e specialmente la stazione
ferroviaria. ║
E. di abitazione: casa per una o più spesso
per più famiglie. ║
E. pubblici: destinati a sede di uffici
pubblici e pubbliche amministrazioni: appartengono al patrimonio indisponibile
dello Stato o di altri enti pubblici. ● Dir. - La rovina di un
e.
comporta a carico del proprietario la responsabilità dei danni cagionati
da terzi. Il proprietario può liberarsi soltanto dando la prova che la
rovina non è stata causata né da difetto di manutenzione,
né da difetto di costruzione. Se la rovina e il pericolo della stessa si
verificano entro dieci anni dal compimento dell'
e. e sono dovuti a
difetto di costruzione o a vizi del suolo, si ha la responsabilità
dell'appaltatore nei confronti del committente, a condizione però che il
fatto sia denunciato all'appaltatore entro un anno dalla scoperta. Entro un anno
dalla denunzia si prescrive, inoltre, il diritto del committente nei confronti
dell'appaltatore.