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Dònna.

La femmina dell'uomo. ║ Persona di servizio; domestica. ║ Nel linguaggio teatrale: prima d., attrice che fa le parti più importanti. ║ D. di mondo: cortigiana. ║ D. di strada: prostituta. ║ Titolo onorifico attribuito alle consorti di persone che ricoprono alte cariche pubbliche. ║ Nel gioco delle carte: ognuna delle quattro figure che rappresentano una dama. ║ Nel gioco degli scacchi: altro nome della Regina. ● St. del dir. - Nell'antica Roma, vi era una profonda differenza fra la posizione sociale della d. e la sua capacità giuridica. La d., infatti, secondo il diritto romano, era sottoposta a tutela perpetua, ritenuta incapace di essere tutrice e di testare, ed impossibilitata a ricoprire pubblici uffici. All'equiparazione giuridica dei due sessi non arrivò neppure il cristianesimo: se davanti a Dio non vi è distinzione di sessi, nella società coniugale la d. deve obbedienza al marito. Nel Medioevo la condizione della d. non migliorò, essendo essa esclusa dal diritto feudale. La d. nel Rinascimento, malgrado sopravvivessero restrizioni, acquistò una coscienza maggiore della sua personalità. Finalmente, le leggi rivoluzionarie francesi affermarono l'eguaglianza giuridica dei sessi, fino alla Déclaration des droits de la femme, che proclamò l'ammissione della d. a tutti i posti ed uffici pubblici. ● Dir. - Secondo la legislazione italiana, le d. sono abilitate ad esercitare professioni libere ed a ricoprire cariche pubbliche. La Costituzione stabilisce, tra i principi fondamentali, la parificazione della d. all'uomo, a tutti gli effetti politici e giuridici. Nel rapporto di lavoro subordinato, la d. ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. La Costituzione prescrive, inoltre, che le condizioni di lavoro devono consentire, alla d., l'adempimento della funzione familiare, ed assicurare alla madre e al bambino un'adeguata protezione.