La femmina dell'uomo. ║ Persona di servizio; domestica. ║ Nel
linguaggio teatrale:
prima d., attrice che fa le parti più
importanti. ║
D. di mondo: cortigiana. ║
D. di strada:
prostituta. ║ Titolo onorifico attribuito alle consorti di persone che
ricoprono alte cariche pubbliche. ║ Nel gioco delle carte: ognuna delle
quattro figure che rappresentano una dama. ║ Nel gioco degli scacchi:
altro nome della Regina. ● St. del dir. - Nell'antica Roma, vi era una
profonda differenza fra la posizione sociale della
d. e la sua
capacità giuridica. La
d., infatti, secondo il diritto romano, era
sottoposta a tutela perpetua, ritenuta incapace di essere tutrice e di testare,
ed impossibilitata a ricoprire pubblici uffici. All'equiparazione giuridica dei
due sessi non arrivò neppure il cristianesimo: se davanti a Dio non vi
è distinzione di sessi, nella società coniugale la
d. deve
obbedienza al marito. Nel Medioevo la condizione della
d. non
migliorò, essendo essa esclusa dal diritto feudale. La
d. nel
Rinascimento, malgrado sopravvivessero restrizioni, acquistò una
coscienza maggiore della sua personalità. Finalmente, le leggi
rivoluzionarie francesi affermarono l'eguaglianza giuridica dei sessi, fino alla
Déclaration des droits de la femme, che proclamò
l'ammissione della
d. a tutti i posti ed uffici pubblici. ● Dir. -
Secondo la legislazione italiana, le
d. sono abilitate ad esercitare
professioni libere ed a ricoprire cariche pubbliche. La Costituzione stabilisce,
tra i principi fondamentali, la parificazione della
d. all'uomo, a tutti
gli effetti politici e giuridici. Nel rapporto di lavoro subordinato, la
d. ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. La Costituzione prescrive, inoltre, che le condizioni di lavoro
devono consentire, alla
d., l'adempimento della funzione familiare, ed
assicurare alla madre e al bambino un'adeguata protezione.