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Débito.

(dal latino debitum). Ciò che è dovuto, perché imposto da una legge morale, da impegni assunti, da consuetudini sociali. ║ A tempo d.: al momento opportuno. ║ Prestazione consistente nel restituire qualcosa, in genere denaro, ad altra persona, detta creditore, e che costituisce l'oggetto di un'obbligazione. ║ D. d'onore: d. contratto giocando, per la cui estinzione si fa affidamento solo sull'onore del debitore stesso. ● Dir. - Obbligazione, ossia termine che designa l'aspetto passivo del rapporto obbligatorio e che indica il dovere del debitore di adempiere alla prestazione dovuta. In questo senso il d. è connesso con la responsabilità civile, poiché il debitore ha l'obbligo di eseguire tale prestazione; inoltre questa è in genere suscettibile di valutazione economica o si tratta di una obbligazione pecuniaria: nel primo caso la si definisce d. di valore, corrispondente cioè all'equivalente economico della prestazione stessa, nel secondo caso si tratta di d. di valuta, in quanto ha per oggetto direttamente una somma di denaro. Perciò la posizione debitoria è spesso collegata con la proprietà o il possesso di un bene e la responsabilità investe l'intero patrimonio del debitore, che deve estinguere il d. con tutti i suoi beni presenti e futuri. In quanto connessa alla proprietà, l'obbligazione può essere trasferita da un soggetto all'altro, come nel caso del d. ereditario, che, gravando sull'asse ereditario, si trasmette all'erede che abbia accettato l'eredità e che ne diventa così totalmente responsabile. In caso di mancato adempimento all'obbligazione si prevede anche l'arresto per d.D. di imposta: obbligazione pecuniaria stabilita dall'ordinamento tributario, variabile a seconda delle diverse imposte, destinata all'erario pubblico. ● Dir. internaz. - Il rapporto obbligatorio può riguardare anche l'ambito internazionale, come il d. di guerra, indennizzo in denaro o in beni di varia natura (armamenti, materie prime, impianti industriali, ecc.) che lo Stato vinto deve allo Stato vincitore, quale risarcimento dei danni di guerra, o riparazioni di guerra, stabiliti nei trattati di pace o negli accordi successivi. Esiste inoltre il d. estero, prestito concesso da Paesi stranieri o da organismi internazionali per investimenti, ricostruzione e sviluppo. ● Dir. can. - D. coniugale: obbligazione reciproca dei coniugi, consistente nell'atto necessario alla procreazione, contratta con il matrimonio, secondo il diritto canonico; tuttavia i coniugi, di comune accordo, possono non adempiere a tale obbligo, senza che il matrimonio stesso sia invalidato. ● Econ. - Passività, o d. propri di soggetti economici. Nelle imprese, i capitali possono essere oggetto, quantitativamente, di valori numerari passivi certi, nel caso di d. da pagarsi entro un margine di tempo già stabilito e di valori numerari passivi presunti, per i d. ancora indeterminati. Dal punto di vista qualitativo, si distinguono passività a breve termine, o d. di funzionamento, contratti con fornitori e banche per mantenere le spese correnti e passività a medio e lungo termine, o d. di finanziamento, contratti con banche o istituti di credito pubblici o privati per finanziare gli investimenti. ║ D. pubblico: insieme dei d. contratti dallo Stato quali prestiti interni (d. interno) o esteri (d. estero), per far fronte a spese straordinarie o in genere ai passivi di bilancio (deficit). È definito forzoso perché comporta il pagamento di interessi e rimborsi a scadenza; volontario in quanto contratto e sottoscritto volontariamente. I prestiti a breve termine sono detti d. fluttuanti o d. di amministrazione e consistono in buoni ordinari del Tesoro, in anticipazioni di valuta da parte della Cassa depositi e prestiti e da parte degli istituti di previdenza e degli altri istituti finanziari. I d. a medio e a lungo termine sono definiti d. consolidato e si distinguono in d. redimibili e d. irredimibili: per i primi lo Stato si obbliga a rimborsare il prestito secondo scadenze e modalità prestabilite e insieme a pagare gli interessi fissati (ad esempio buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro, certificati del Tesoro con opzione); per i secondi lo Stato, si assume l'onere di rimborsare solo gli interessi stabiliti, a tempo indeterminato (sono i titoli di rendita, nominativi, al portatore e misti). ║ Gran libro del d. pubblico: registro istituito in Italia nel 1861, in cui sono trascritti tutti i d. consolidati dello Stato, detti perciò anche d. iscritti. ● Med. - D. di ossigeno: quantità di ossigeno necessaria all'organismo in condizioni particolari, quando sia sottoposto a intenso lavoro muscolare. Per sopperire al fabbisogno straordinario di ossigeno, l'organismo fa ricorso alla scissione dei fosfati organici e accumula scorie metaboliche (acido lattico).