(dal latino
debitum). Ciò che è
dovuto, perché imposto da una legge morale, da impegni assunti, da
consuetudini sociali. ║
A tempo d.: al momento opportuno. ║
Prestazione consistente nel restituire qualcosa, in genere denaro, ad altra
persona, detta creditore, e che costituisce l'oggetto di un'obbligazione.
║
D. d'onore:
d. contratto giocando, per la cui estinzione
si fa affidamento solo sull'onore del debitore stesso. ● Dir. -
Obbligazione, ossia termine che designa l'aspetto passivo del rapporto
obbligatorio e che indica il dovere del debitore di adempiere alla prestazione
dovuta. In questo senso il
d. è connesso con la
responsabilità civile, poiché il debitore ha l'obbligo di
eseguire tale prestazione; inoltre questa è in genere suscettibile di
valutazione economica o si tratta di una obbligazione pecuniaria: nel primo caso
la si definisce
d. di valore, corrispondente cioè all'equivalente
economico della prestazione stessa, nel secondo caso si tratta di
d. di
valuta, in quanto ha per oggetto direttamente una somma di denaro.
Perciò la posizione debitoria è spesso collegata con la
proprietà o il possesso di un bene e la responsabilità investe
l'intero patrimonio del debitore, che deve estinguere il
d. con tutti i
suoi beni presenti e futuri. In quanto connessa alla proprietà,
l'obbligazione può essere trasferita da un soggetto all'altro, come nel
caso del
d. ereditario, che, gravando sull'asse ereditario, si trasmette
all'erede che abbia accettato l'eredità e che ne diventa così
totalmente responsabile. In caso di mancato adempimento all'obbligazione si
prevede anche l'
arresto per d. ║
D. di imposta: obbligazione
pecuniaria stabilita dall'ordinamento tributario, variabile a seconda delle
diverse
imposte, destinata all'erario pubblico. ● Dir. internaz. -
Il rapporto obbligatorio può riguardare anche l'ambito internazionale,
come il
d. di guerra, indennizzo in denaro o in beni di varia natura
(armamenti, materie prime, impianti industriali, ecc.) che lo Stato vinto deve
allo Stato vincitore, quale risarcimento dei danni di guerra, o
riparazioni
di guerra, stabiliti nei trattati di pace o negli accordi successivi. Esiste
inoltre il
d. estero, prestito concesso da Paesi stranieri o da organismi
internazionali per investimenti, ricostruzione e sviluppo. ● Dir. can. -
D. coniugale: obbligazione reciproca dei coniugi, consistente nell'atto
necessario alla procreazione, contratta con il matrimonio, secondo il diritto
canonico; tuttavia i coniugi, di comune accordo, possono non adempiere a tale
obbligo, senza che il matrimonio stesso sia invalidato. ● Econ. -
Passività, o
d. propri di soggetti economici. Nelle imprese, i
capitali possono essere oggetto, quantitativamente, di valori numerari passivi
certi, nel caso di
d. da pagarsi entro un margine di tempo già
stabilito e di valori numerari passivi presunti, per i
d. ancora
indeterminati. Dal punto di vista qualitativo, si distinguono passività a
breve termine, o
d. di funzionamento, contratti con fornitori e banche
per mantenere le spese correnti e passività a medio e lungo termine, o
d. di finanziamento, contratti con banche o istituti di credito pubblici
o privati per finanziare gli investimenti. ║
D. pubblico: insieme
dei
d. contratti dallo Stato quali prestiti interni (
d. interno) o
esteri (
d. estero), per far fronte a spese straordinarie o in genere ai
passivi di bilancio (deficit). È definito
forzoso perché
comporta il pagamento di interessi e rimborsi a scadenza;
volontario in
quanto contratto e sottoscritto volontariamente. I prestiti a breve termine sono
detti
d. fluttuanti o
d. di amministrazione e consistono in buoni
ordinari del Tesoro, in anticipazioni di valuta da parte della Cassa depositi e
prestiti e da parte degli istituti di previdenza e degli altri istituti
finanziari. I
d. a medio e a lungo termine sono definiti
d.
consolidato e si distinguono in
d. redimibili e
d.
irredimibili: per i primi lo Stato si obbliga a rimborsare il prestito
secondo scadenze e modalità prestabilite e insieme a pagare gli interessi
fissati (ad esempio buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del
Tesoro, certificati del Tesoro con opzione); per i secondi lo Stato, si assume
l'onere di rimborsare solo gli interessi stabiliti, a tempo indeterminato (sono
i titoli di
rendita, nominativi, al portatore e misti). ║
Gran
libro del d. pubblico: registro istituito in Italia nel 1861, in cui sono
trascritti tutti i
d. consolidati dello Stato, detti perciò anche
d. iscritti. ● Med. -
D. di ossigeno: quantità di
ossigeno necessaria all'organismo in condizioni particolari, quando sia
sottoposto a intenso lavoro muscolare. Per sopperire al fabbisogno straordinario
di ossigeno, l'organismo fa ricorso alla scissione dei fosfati organici e
accumula scorie metaboliche (acido lattico).