Contributo forzoso consistente nel prelevamento di
un decimo del reddito. ║ Metodo di ripartizione dell'imposta fondiaria,
basato sull'obbligo di pagare, in natura o in denaro, una decima parte del
prodotto lordo dei terreni. ║ Antica unità di misura di superficie,
usata, nel Regno di Napoli, prima dell'adozione del sistema metrico decimale.
Dieci
d. formavano un moggio legale. ● Mus. - Intervallo di dieci
gradi della scala, equivalente alla somma dell'ottava superiore e della terza
della nota fondamentale. ● St. del dir. - Decima parte del raccolto, del
prodotto della terra o del reddito di altre attività, pagata, a seconda
dei tempi e dei popoli, come tributo, al proprietario privato, al signore
feudale, allo Stato, alla Chiesa o alla divinità. Il mondo romano conobbe
vari tipi di imposizione, generalmente fondiaria, in cui il prelevamento di
ricchezza si commisurava a un decimo del reddito effettivo o presunto dei beni.
Il sistema delle
d. ricevette, però, un'organizzazione effettiva
nell'Alto Medioevo, dove assurse a sistema ordinario delle contribuzioni
ecclesiastiche. In seguito, si generalizzò e venne a gravare in modo
indistinto su tutti i beni produttivi di un reddito. Il successivo sviluppo
economico, attraverso la concessione di appezzamenti di terreno grandi e piccoli
con svariate forme di conduzione, portò a una generale confusione tra
canoni d'affitto, di importo spesso decimale, e prestazioni di carattere
pubblico, conguagliate frequentemente a un decimo del reddito: fu, dunque,
sempre più difficile identificare la precisa natura e funzione dei
singoli contributi. Va ricordato, inoltre, che la riscossione delle
d.
ecclesiastiche fu spesso appaltata a esattori laici che, in periodi di
particolare bisogno, ebbero l'opportunità di riscattare, tramite un
cospicuo versamento, determinati beni. A una generale soppressione di questo
sistema contributivo si giunse solo con la Rivoluzione francese: tale metodo fu
abbandonato in quasi tutti i Paesi progrediti. ║
D. saladina:
stabilita da Enrico II Plantageneto e da Filippo Augusto, venne raccolta dal
clero in Inghilterra e dai laici in Francia. In entrambi i Paesi, i vescovi
ebbero il potere di scomunicare quanti, sia laici sia religiosi, non partendo
per le crociate, non versassero la
d. dei loro redditi annuali, in
aggiunta a quella dei propri beni immobili, eccettuata la raccolta dei cereali
di stagione. ● Dir. can. -
D. ecclesiastiche: d. dovute alla
Chiesa. Si distinguono in:
d. sacramentali, dovute da tutti i fedeli come
contributo alle spese sostenute dalla Chiesa nella cura spirituale e
nell'amministrazione dei sacramenti;
d. dominicali: dovute dai singoli
come corrispettivo di concessioni su terre di proprietà ecclesiastica;
d. prediali: applicate ai frutti delle terre;
d. personali:
detratte dai redditi personali.