Stats Tweet

Dècima.

Contributo forzoso consistente nel prelevamento di un decimo del reddito. ║ Metodo di ripartizione dell'imposta fondiaria, basato sull'obbligo di pagare, in natura o in denaro, una decima parte del prodotto lordo dei terreni. ║ Antica unità di misura di superficie, usata, nel Regno di Napoli, prima dell'adozione del sistema metrico decimale. Dieci d. formavano un moggio legale. ● Mus. - Intervallo di dieci gradi della scala, equivalente alla somma dell'ottava superiore e della terza della nota fondamentale. ● St. del dir. - Decima parte del raccolto, del prodotto della terra o del reddito di altre attività, pagata, a seconda dei tempi e dei popoli, come tributo, al proprietario privato, al signore feudale, allo Stato, alla Chiesa o alla divinità. Il mondo romano conobbe vari tipi di imposizione, generalmente fondiaria, in cui il prelevamento di ricchezza si commisurava a un decimo del reddito effettivo o presunto dei beni. Il sistema delle d. ricevette, però, un'organizzazione effettiva nell'Alto Medioevo, dove assurse a sistema ordinario delle contribuzioni ecclesiastiche. In seguito, si generalizzò e venne a gravare in modo indistinto su tutti i beni produttivi di un reddito. Il successivo sviluppo economico, attraverso la concessione di appezzamenti di terreno grandi e piccoli con svariate forme di conduzione, portò a una generale confusione tra canoni d'affitto, di importo spesso decimale, e prestazioni di carattere pubblico, conguagliate frequentemente a un decimo del reddito: fu, dunque, sempre più difficile identificare la precisa natura e funzione dei singoli contributi. Va ricordato, inoltre, che la riscossione delle d. ecclesiastiche fu spesso appaltata a esattori laici che, in periodi di particolare bisogno, ebbero l'opportunità di riscattare, tramite un cospicuo versamento, determinati beni. A una generale soppressione di questo sistema contributivo si giunse solo con la Rivoluzione francese: tale metodo fu abbandonato in quasi tutti i Paesi progrediti. ║ D. saladina: stabilita da Enrico II Plantageneto e da Filippo Augusto, venne raccolta dal clero in Inghilterra e dai laici in Francia. In entrambi i Paesi, i vescovi ebbero il potere di scomunicare quanti, sia laici sia religiosi, non partendo per le crociate, non versassero la d. dei loro redditi annuali, in aggiunta a quella dei propri beni immobili, eccettuata la raccolta dei cereali di stagione. ● Dir. can. - D. ecclesiastiche: d. dovute alla Chiesa. Si distinguono in: d. sacramentali, dovute da tutti i fedeli come contributo alle spese sostenute dalla Chiesa nella cura spirituale e nell'amministrazione dei sacramenti; d. dominicali: dovute dai singoli come corrispettivo di concessioni su terre di proprietà ecclesiastica; d. prediali: applicate ai frutti delle terre; d. personali: detratte dai redditi personali.