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Dotazione.

Assegnazione, costituzione della dote. ║ Rendita fissa assegnata a un istituto. ║ Complesso di mezzi e materiali di cui dispone un organismo, ente, istituto, per il suo funzionamento. ║ D. della corona (nei regimi monarchici) o d. del Capo dello Stato: in genere, è l'insieme dei mezzi finanziari posti a disposizione della più alta autorità dello Stato per l'adempimento del suo ufficio. Attualmente la Costituzione dispone che l'assegno e la d. del presidente della Repubblica siano determinati per legge. La d. del presidente della Repubblica è costituita dai palazzi del Quirinale, San Felice e Martinucci, dalla tenuta di Castelporziano e da una somma annua. ● Mil. - D. di copertura: d. supplementare di mezzi assegnati, per l'esigenza specifica di copertura alle unità destinate a tale compito. ║ D. di prima linea: quantitativi prescritti di viveri, munizioni, carburanti e materiali in distribuzione ai corpi e reparti, comprendenti quanto occorre per le normali esigenze quotidiane di vita e di combattimento. ║ D. di seconda linea: scorte di viveri, munizioni, carburanti, ecc. Hanno la funzione di assicurare la continuità o la tempestività dei rifornimenti alle unità operanti. ║ D. individuali: quantitativi prescritti di viveri, munizioni, materiali vari, distribuiti a ogni militare. ║ D. di reparto: quantitativi prescritti di viveri, munizioni, materiali vari, assegnati ai reparti come scorta o fabbisogno per esigenze varie. ● Mar. - Nella Marina militare e mercantile le d. di bordo sono genericamente gli attrezzi di servizio e di ricambio, di cui ogni nave deve essere fornita per il suo regolare servizio. Con analogo significato il termine è usato anche in aeronautica.