Assegnazione, costituzione della dote. ║ Rendita fissa assegnata a un
istituto. ║ Complesso di mezzi e materiali di cui dispone un organismo,
ente, istituto, per il suo funzionamento. ║
D. della corona (nei
regimi monarchici) o
d. del Capo dello Stato: in genere, è
l'insieme dei mezzi finanziari posti a disposizione della più alta
autorità dello Stato per l'adempimento del suo ufficio. Attualmente la
Costituzione dispone che l'assegno e la
d. del presidente della
Repubblica siano determinati per legge. La
d. del presidente della
Repubblica è costituita dai palazzi del Quirinale, San Felice e
Martinucci, dalla tenuta di Castelporziano e da una somma annua. ● Mil. -
D. di copertura:
d. supplementare di mezzi assegnati, per
l'esigenza specifica di copertura alle unità destinate a tale compito.
║
D. di prima linea: quantitativi prescritti di viveri, munizioni,
carburanti e materiali in distribuzione ai corpi e reparti, comprendenti quanto
occorre per le normali esigenze quotidiane di vita e di combattimento. ║
D. di seconda linea: scorte di viveri, munizioni, carburanti, ecc. Hanno
la funzione di assicurare la continuità o la tempestività dei
rifornimenti alle unità operanti. ║
D. individuali:
quantitativi prescritti di viveri, munizioni, materiali vari, distribuiti a ogni
militare. ║
D. di reparto: quantitativi prescritti di viveri,
munizioni, materiali vari, assegnati ai reparti come scorta o fabbisogno per
esigenze varie. ● Mar. - Nella Marina militare e mercantile le
d.
di bordo sono genericamente gli attrezzi di servizio e di ricambio, di cui ogni
nave deve essere fornita per il suo regolare servizio. Con analogo significato
il termine è usato anche in aeronautica.