Dir. - è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei
suoi affari e interessi. Esso deriva non dal fatto materiale di dimorare, anche
stabilmente, in un determinato luogo, quanto dall'intenzione di costituirvi il
centro delle proprie relazioni umane e sociali. Può essere volontario,
necessario e speciale. è
d. volontario, quando liberamente scelto;
è
necessario, quando è fissato dalla legge (è il
caso della moglie non legalmente separata, che ha il
d. del marito; del
minore non emancipato, che ha il
d. della persona che esercita su di lui
la patria potestà o la tutela; dell'interdetto che ha il
d. del
tutore) è
speciale, quando viene eletto per determinati affari o
atti, nel qual caso deve farsi espressamente per iscritto. Differisce infine
dalla
residenza, che è nel luogo in cui la persona ha la dimora
abituale. Il
d., la residenza e la dimora hanno importanza per le
conseguenze giuridiche che ne derivano. Così la legge stabilisce che la
tutela del minore privo di entrambi i genitori si costituisce presso la Pretura
del mandamento dove il minore ha il
d.; che la successione si apre al
momento della morte, nel luogo dove uno dei due sposi ha la residenza; e che le
notificazioni degli atti processuali devono essere eseguite dall'ufficiale
giudiziario presso il
d., la residenza o la dimora dell'interessato.
║
Inviolabilità del d.: la Costituzione italiana stabilisce
espressamente che il
d. è inviolabile e costituisce uno dei
diritti del cittadino; che non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale; e che gli accertamenti
e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a
fini economici e fiscali debbono essere regolati da leggi speciali. Il Codice
penale a sua volta punisce con la reclusione: 1) chiunque s'introduce
nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle
appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con inganno; 2)
il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni,
s'introduce o si trattiene nei luoghi predetti. ║
Abbandono del d.:
l'
abbandono del d. domestico in violazione degli obblighi di assistenza
inerenti alla patria potestà o alla qualità di coniuge è
punito con la reclusione o con la multa. Le dette pene si applicano
congiuntamente a chi, per effetto dell'abbandono, fa mancare i mezzi di
sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli
ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
║
Lavoro a d.: sono lavoratori a
d. le persone che, comunque
retribuite, prestano lavoro nella propria dimora, per conto e sotto la direzione
di uno o più imprenditori con subordinazione anche solo tecnica.
L'esecuzione del lavoro deve essere effettuata nel
d. del lavoratore o in
locali di cui egli abbia la disponibilità o l'uso, e che non siano di
pertinenza dell'imprenditore a qualsivoglia titolo. In caso contrario, è
considerato a tutti gli effetti prestatore di lavoro interno dell'azienda dello
stesso imprenditore. I familiari dei quali il lavoratore a
d. può
avvalersi per la sua prestazione lavorativa sono il coniuge, nonché i
parenti e gli affini che siano conviventi e a suo carico. Presso ciascun Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un
registro dei lavoratori a
d., nel quale vanno iscritti tutti quelli che
ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per
territorio.
"Il domicilio e la sua tutela" di Francesco Marasco