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Domicìlio.

Dir. - è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Esso deriva non dal fatto materiale di dimorare, anche stabilmente, in un determinato luogo, quanto dall'intenzione di costituirvi il centro delle proprie relazioni umane e sociali. Può essere volontario, necessario e speciale. è d. volontario, quando liberamente scelto; è necessario, quando è fissato dalla legge (è il caso della moglie non legalmente separata, che ha il d. del marito; del minore non emancipato, che ha il d. della persona che esercita su di lui la patria potestà o la tutela; dell'interdetto che ha il d. del tutore) è speciale, quando viene eletto per determinati affari o atti, nel qual caso deve farsi espressamente per iscritto. Differisce infine dalla residenza, che è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il d., la residenza e la dimora hanno importanza per le conseguenze giuridiche che ne derivano. Così la legge stabilisce che la tutela del minore privo di entrambi i genitori si costituisce presso la Pretura del mandamento dove il minore ha il d.; che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dove uno dei due sposi ha la residenza; e che le notificazioni degli atti processuali devono essere eseguite dall'ufficiale giudiziario presso il d., la residenza o la dimora dell'interessato. ║ Inviolabilità del d.: la Costituzione italiana stabilisce espressamente che il d. è inviolabile e costituisce uno dei diritti del cittadino; che non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale; e che gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali debbono essere regolati da leggi speciali. Il Codice penale a sua volta punisce con la reclusione: 1) chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con inganno; 2) il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi predetti. ║ Abbandono del d.: l'abbandono del d. domestico in violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione o con la multa. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi, per effetto dell'abbandono, fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. ║ Lavoro a d.: sono lavoratori a d. le persone che, comunque retribuite, prestano lavoro nella propria dimora, per conto e sotto la direzione di uno o più imprenditori con subordinazione anche solo tecnica. L'esecuzione del lavoro deve essere effettuata nel d. del lavoratore o in locali di cui egli abbia la disponibilità o l'uso, e che non siano di pertinenza dell'imprenditore a qualsivoglia titolo. In caso contrario, è considerato a tutti gli effetti prestatore di lavoro interno dell'azienda dello stesso imprenditore. I familiari dei quali il lavoratore a d. può avvalersi per la sua prestazione lavorativa sono il coniuge, nonché i parenti e gli affini che siano conviventi e a suo carico. Presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un registro dei lavoratori a d., nel quale vanno iscritti tutti quelli che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per territorio.
"Il domicilio e la sua tutela" di Francesco Marasco