Richiesta, petizione, atto del domandare. ● Econ. - Nel linguaggio
economico il termine indica la quantità di un bene o di un servizio che
si è disposti a comprare, tenuto conto del relativo prezzo. L'analisi dei
fattori che determinano la
d. si collega allo studio del consumo. In
particolare la
d. individuale dei beni di consumo prende in esame la
distribuzione del reddito personale nell'acquisto dei vari beni e il rapporto
tra il costo di un dato bene e quello di tutti gli altri beni acquistati. I
problemi che si presentano nello studio della
d. riguardano in
particolare la determinazione delle variazioni nella direzione di essa dovute al
variare del reddito speso in consumi e del prezzo degli altri beni. L'analisi si
allarga pertanto all'esame delle condizioni che determinano l'aumento o la
diminuzione della
d. di un bene col diminuire del prezzo di questo.
Considera inoltre se, e in quale misura, la variazione di un prezzo di un bene
incide sulla
d. di un altro bene. Dallo studio della
d.
individuale, si passa a quello della
d. complessiva o
d. di
mercato, ottenuta dalla somma delle
d. individuali di un dato bene,
tenuto conto del reddito complessivo consumato. Col termine di
d.
s'indica inoltre la quantità di un bene che l'azienda produttrice crede
di poter vendere in corrispondenza di un determinato prezzo. Questa funzione di
d. definita anche, con maggior chiarezza e precisione lessicale,
funzione di vendita, si presenta in relazione al tipo di mercato su cui
l'azienda opera. Diversa, cioè, è la funzione se l'azienda opera
in condizioni di concorrenza pura, costretta ad accettare il prezzo di mercato,
o se invece opera in condizioni di monopolio o di concorrenza monopolistica, e
diversa ancora in caso di oligopolio, che costringe l'imprenditore a tener conto
non solo del comportamento dei compratori, ma anche delle possibili relazioni di
venditori concorrenti. ● Dir. -
D. giudiziale: è l'atto
introduttivo del giudizio con cui si chiama davanti al giudice il convenuto.
Attraverso la
d. si origina il rapporto processuale e si determina il
valore della causa agli effetti della competenza. La
d. si propone
mediante citazione.