Azione di chi si adopera, in tempo di guerra, per la
disfatta del proprio Paese. ║ Per estens. - Opera di chi cerca di
ostacolare l'azione di un governo, la riuscita di un'impresa o comunque di
infondere sfiducia rispetto all'operato di qualcuno. ║ Fig. - Pessimismo,
mancanza di fiducia nelle proprie capacità. ● Dir. -
D.
economico: reato di chi, in tempo di guerra, agisce in modo diretto o
indiretto nel senso di una depressione del corso dei cambi del mercato dei
titoli e dei valori, minando la resistenza della Nazione di fronte al nemico.
║
D. militare: reato che si configura come azione volta a indurre
la sospensione o la cessazione delle ostilità, a deprimere lo spirito
pubblico mediante divulgazione di notizie false o pubblicazione di critiche o
scritti polemici, ad istigare i militari a disobbedire alle leggi. Il Codice
Penale Militare prevede per questo tipo di reato pene fino a 24 anni di
reclusione che possono aggravarsi fino all'ergastolo, nel caso in cui siano
stati commessi in accordo con il nemico.