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Diserzione.

Atto del disertare. Abbandono ingiustificato da parte del soldato della propria unità di servizio. Nel diritto penale militare, si considera reo di d.: 1) il militare che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi; 2) il militare che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, manchi di presentarsi entro i cinque giorni successivi a quello prefissato. Nel caso di ufficiali il termine di attesa è di 15 giorni. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni. La d. è dichiarata immediata quando un soldato risulti assente, senza giustificazione, al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile cui era destinato, o quando compia un'evasione durante una pena detentiva militare, o ancora quando prenda servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero. La pena è variabile in relazione al caso per cui viene accertato l'atto di d.