Atto del disertare. Abbandono ingiustificato da
parte del soldato della propria unità di servizio. Nel diritto penale
militare, si considera reo di
d.: 1) il militare che, essendo in servizio
alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque
giorni consecutivi; 2) il militare che, essendo in servizio alle armi e
trovandosi legittimamente assente, manchi di presentarsi entro i cinque giorni
successivi a quello prefissato. Nel caso di ufficiali il termine di attesa
è di 15 giorni. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a due
anni. La
d. è dichiarata immediata quando un soldato risulti
assente, senza giustificazione, al momento della partenza del corpo, della nave
o dell'aeromobile cui era destinato, o quando compia un'evasione durante una
pena detentiva militare, o ancora quando prenda servizio a bordo di una nave
estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero.
La pena è variabile in relazione al caso per cui viene accertato l'atto
di
d.