Dir. - Esclusione dell'erede dalla successione, per
disposizioni di legge o per volontà del testatore. L'istituto, originario
del diritto romano, contemperava il principio di successione degli eredi maschi
e la libertà del testatore di disporre dei propri beni. Accolta nel
codice giustinianeo, con obbligo però di giustificazione dell'esclusione,
la
d. fu integrata anche nel codice longobardo, in quelli municipali e
fino al codice napoleonico. Nel vigente diritto italiano, la
d. per
volontà del testatore non è più ammessa e permane solo la
d. per indegnità di successione.