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Discrezionalità.

Facoltà di libera azione caratteristica dei pubblici poteri, che consiste nel perseguimento dei fini istituzionali sulla base di criteri non vincolanti e non predeterminati, ma definiti di volta in volta, entro i limiti della legge, dalla determinazione del pubblico agente. ║ D. amministrativa: potestà dell'amministrazione di determinarsi in ordine ai vari aspetti della concreta azione da intraprendere.