Facoltà di libera azione caratteristica dei
pubblici poteri, che consiste nel perseguimento dei fini istituzionali sulla
base di criteri non vincolanti e non predeterminati, ma definiti di volta in
volta, entro i limiti della legge, dalla determinazione del pubblico agente.
║
D. amministrativa: potestà dell'amministrazione di
determinarsi in ordine ai vari aspetti della concreta azione da
intraprendere.